Art. 9.
                       Albo consorzi turistici
    1.  E'  istituito  presso la giunta regionale l'albo dei consorzi
turistici,  l'iscrizione  al  quale e' condizione per usufruire delle
prerogative e dei benefici previsti dalle norme regionali.
    2.  Possono  essere  iscritti  all'albo  i  consorzi  tra imprese
turistiche    e   societa'   consortili,   anche   in   forma   mista
pubblico-privata,  che  abbiano  come  scopo  la  valorizzazione e la
promozione   integrata   dell'offerta   turistica  e  i  cui  statuti
assicurino la democraticita' e l'intersettorialita'.
    3. Le modalita' per l'iscrizione all'albo e per la gestione dello
stesso sono stabilite con regolamento regionale.