Art. 9. Albo consorzi turistici 1. E' istituito presso la giunta regionale l'albo dei consorzi turistici, l'iscrizione al quale e' condizione per usufruire delle prerogative e dei benefici previsti dalle norme regionali. 2. Possono essere iscritti all'albo i consorzi tra imprese turistiche e societa' consortili, anche in forma mista pubblico-privata, che abbiano come scopo la valorizzazione e la promozione integrata dell'offerta turistica e i cui statuti assicurino la democraticita' e l'intersettorialita'. 3. Le modalita' per l'iscrizione all'albo e per la gestione dello stesso sono stabilite con regolamento regionale.