Allegato
Regolamento  di  esecuzione  della  legge  regionale  n.  11/2001 per
l'individuazione    delle   emittenti   televisive   private   locali
convenzionabili   con  il  consiglio  regionale  e  l'amministrazione
regionale.
                               Art. 1.
                              Finalita'
    1.  Il presente regolamento, ai sensi dell'Art. 5, comma 1, della
legge   regionale   10 aprile  2001,  n.  11  "Norme  in  materia  di
comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del
comitato  regionale per le comunicazione (Co.Re.Com.)", disciplina le
modalita'  ed  i  criteri per la formazione annuale dell'elenco delle
emittenti  televisive private locali convenzionabili con il consiglio
regionale  e  con l'amministrazione regionale per la realizzazione di
programmi  e  servizi televisivi, anche riferiti alla trasmissione in
diretta  dei  lavori  del  consiglio  regionale  e  delle commissioni
consiliari.
                               Art. 2.
                               Criteri
    1.  Le emittenti televisive private locali convenzionabili con il
consiglio   regionale   e   con  l'amministrazione  regionale  devono
possedere i seguenti requisiti :
      a) titolarita' di concessione ministeriale;
      b) fatturato di almeno L. 300.000.000 (pari ad Euro 154.937,06)
nell'anno precedente a quello della formazione dell'elenco;
      c) trasmissione  di  almeno  due  telegiornali  al giorno della
durata minima di quindici minuti ognuno;
      d) disponibilita'  e  possibilita'  di  realizzare  "format" di
almeno  trenta  minuti,  comprendenti  sia interviste in studio ed in
esterna  che  filmati e documentazioni di approfondimento anche nelle
lingue regionali e minoritarie;
      e) personale  composto  da almeno quattro dipendenti, dei quali
almeno  due  con rapporto di lavoro giornalistico con contratti FNSI,
FRT, a tempo pieno o parziale o di collaborazione, secondo le vigenti
normative dell'ordine professionale;
      f) sede   nel   territorio   regionale,   oppure  significativa
"audience"  nello  stesso  territorio,  con copertura del segnale per
almeno  il  70%  della  popolazione del Friuli-Venezia Giulia, oppure
proprieta'  o  disponibilita'  in convenzione di almeno una struttura
per  l'informazione avente sede nel territorio regionale, con impiego
di personale in conformita' a quanto previsto dalla lettera e).
                               Art. 3.
                           Documentazione
    1.    Le   emittenti   televisive   interessate   all'inserimento
nell'elenco  di cui all'Art. 1 devono presentare all'ufficio stampa e
pubbliche  relazioni  della  Presidenza  della  Regione la domanda di
inserimento corredata della seguente documentazione:
      a) dichiarazioni   sostitutive   attestanti   il  possesso  dei
requisiti richiesti alle lettere a), b), e) ed f) dell'Art. 2;
      b) palinsesto delle trasmissioni di una giornata tipo;
      c) attestazione   della   disponibilita'   a  realizzazione  di
"format" di almeno trenta minuti.
    2. La documentazione di cui al comma 1 e' inviata dalle emittenti
interessate  entro  il  31 dicembre  di  ogni  anno.  L'elenco  e  la
documentazione  prodotta  sono  trasmessi  al  Co.Re.Com.,  il  quale
esprime  il  proprio  parere entro il successivo 31 gennaio. L'elenco
delle   emittenti   televisive   convenzionabili   e'   adottato  con
provvedimento del direttore dell'ufficio stampa e pubbliche relazioni
entro quindici giorni dal recepimento del parere del Co.Re.Com..
                               Art. 4.
                          Norma transitoria
    1.  In  sede  di  prima  applicazione  la  documentazione  di cui
all'Art.  3  deve  essere  presentata  all'ufficio stampa e pubbliche
relazioni   della   Presidenza  della  Regione  entro  trenta  giorni
dall'entrata  in  vigore  del  presente  regolamento.  Il  Co.Re.Com.
esprime il proprio parere entro i successivi trenta giorni.
                     Visto: il Presidente TONDO