Art. 2.
                     Rapporto e raccomandazioni
    1.  Per  le  finalita' di cui all'Art. 1 e' assegnato al comitato
regionale  di coordinamento per la sicurezza e la salute sul luogo di
lavoro  di  cui  al  decreto  del  presidente  della giunta regionale
17 agosto 2000, n. 0295/Pres., il compito di:
      a) redigere, entro dodici mesi, un "Rapporto sul fenomeno delle
malattie professionali e degli infortuni sul lavoro in Friuli-Venezia
Giulia.  1991-2000.".  Il rapporto analizza l'entita', la natura e le
cause del fenomeno delle malattie professionali e degli infortuni sul
lavoro,  nonche' le conseguenze generali che il fenomeno comporta per
i lavoratori e per le imprese. L'analisi riguarda tutti i settori del
lavoro  dipendente  e  del  lavoro  autonomo  esaminando lo stato del
rispetto  delle  norme  in  materia  di sicurezza sul lavoro da parte
delle imprese, dei lavoratori autonomi e dei lavoratori dipendenti;
      b) esaminare   l'opportunita'   di   indirizzare  al  consiglio
regionale,  alle  organizzazioni  dei datori di lavoro e a quelle dei
lavoratori  dipendenti  specifiche  raccomandazioni volte a suggerire
iniziative  di  livello  regionale  atte  a ridurre il fenomeno delle
malattie professionali e degli infortuni sul lavoro attraverso azioni
legislative o regolamentari ovvero attraverso azioni di informazione,
sensibilizzazione   e   formazione   indirizzate   alle  imprese,  ai
lavoratori autonomi e ai lavoratori dipendenti;
      c) esaminare l'opportunita' di indirizzare all'attenzione della
Camera  dei deputati e del Senato della Repubblica raccomandazioni in
ordine  a  modificazioni  della  disciplina  nazionale  allo scopo di
ridurre il fenomeno degli infortuni sul lavoro.
    2.  La  giunta  regionale  provvede a pubblicare il rapporto e le
raccomandazioni del comitato.