Art. 2. Rapporto e raccomandazioni 1. Per le finalita' di cui all'Art. 1 e' assegnato al comitato regionale di coordinamento per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro di cui al decreto del presidente della giunta regionale 17 agosto 2000, n. 0295/Pres., il compito di: a) redigere, entro dodici mesi, un "Rapporto sul fenomeno delle malattie professionali e degli infortuni sul lavoro in Friuli-Venezia Giulia. 1991-2000.". Il rapporto analizza l'entita', la natura e le cause del fenomeno delle malattie professionali e degli infortuni sul lavoro, nonche' le conseguenze generali che il fenomeno comporta per i lavoratori e per le imprese. L'analisi riguarda tutti i settori del lavoro dipendente e del lavoro autonomo esaminando lo stato del rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro da parte delle imprese, dei lavoratori autonomi e dei lavoratori dipendenti; b) esaminare l'opportunita' di indirizzare al consiglio regionale, alle organizzazioni dei datori di lavoro e a quelle dei lavoratori dipendenti specifiche raccomandazioni volte a suggerire iniziative di livello regionale atte a ridurre il fenomeno delle malattie professionali e degli infortuni sul lavoro attraverso azioni legislative o regolamentari ovvero attraverso azioni di informazione, sensibilizzazione e formazione indirizzate alle imprese, ai lavoratori autonomi e ai lavoratori dipendenti; c) esaminare l'opportunita' di indirizzare all'attenzione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica raccomandazioni in ordine a modificazioni della disciplina nazionale allo scopo di ridurre il fenomeno degli infortuni sul lavoro. 2. La giunta regionale provvede a pubblicare il rapporto e le raccomandazioni del comitato.