Art. 5.
    1.  Per  gli  effetti  di  cui  all'art. 20, comma 1, della legge
regionale  n.  7/1999  sono considerate spese obbligatorie e d'ordine
quelle  iscritte rispettivamente negli elenchi n. 1 e n. 2 annessi al
documento tecnico di accompagnamento e specificazione del bilancio di
previsione per gli anni 2002-2004 e per l'anno 2002.