Art. 10.
                       Direttive di attuazione
    1.  Le  modalita'  di  applicazione  della  presente  legge  sono
disciplinate  unitariamente  con  apposite  direttive  adottate dalla
giunta  regionale  entro  sessanta  giorni dalla data di approvazione
della stessa previo parere della competente commissione consiliare.