Art. 12. Norma transitoria 1. La legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, e successive modifiche e integrazioni, inapplicabile dal 1 gennaio 2000, e' abrogata. 2. Le domande pervenute, ai sensi della legge regionale n. 28 del 1984, entro il 31 dicembre 1999, nei settori di cui all'art. 1 della presente legge, ed istruite sono liquidate secondo le modalita' previste dalla legge stessa.