Art. 12.
                          Norma transitoria
    1.  La  legge  regionale  7 giugno  1984,  n.  28,  e  successive
modifiche  e  integrazioni,  inapplicabile  dal  1  gennaio  2000, e'
abrogata.
    2. Le domande pervenute, ai sensi della legge regionale n. 28 del
1984,  entro il 31 dicembre 1999, nei settori di cui all'art. 1 della
presente  legge,  ed  istruite  sono  liquidate  secondo le modalita'
previste dalla legge stessa.