Art. 13. Fondo intervento 1. Per l'attuazione della presente legge e' istituito presso lo stato di previsione della presidenza della giunta un fondo da ripartire denominato: "Imprenditoria giovanile". 2. Il programma annuale o pluriennale degli interventi e' approvato dalla giunta regionale, ai termini dell'art. 4, lettera i) della legge regionale n. 1 del 1977, e successive modifiche ed integrazioni. 3. Con la procedura di cui all'art. 33 della legge regionale 20 aprile 2000, n. 5, si provvede alle conseguenti variazioni di bilancio.