Art. 13.
                          Fondo intervento
    1.  Per  l'attuazione della presente legge e' istituito presso lo
stato  di  previsione  della  presidenza  della  giunta  un  fondo da
ripartire denominato: "Imprenditoria giovanile".
    2.  Il  programma  annuale  o  pluriennale  degli  interventi  e'
approvato  dalla giunta regionale, ai termini dell'art. 4, lettera i)
della  legge  regionale  n.  1  del  1977,  e successive modifiche ed
integrazioni.
    3.  Con  la  procedura  di  cui all'art. 33 della legge regionale
20 aprile  2000,  n.  5,  si  provvede alle conseguenti variazioni di
bilancio.