Art. 2. Soggetti ammissibili 1. Beneficiarie delle agevolazioni di cui all'art. 1 sono le piccole e medie imprese, come definite dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese medesime, aventi i seguenti requisiti: a) societa' cooperative o societa' piccole cooperative costituite, in misura non inferiore al 60 per cento, da giovani di eta' compresa tra i 18 ed i 35 anni non compiuti, iscritti alle liste ordinarie di collocamento, classe I; b) societa' di capitali, le cui quote di partecipazione o di azioni siano possedute da un minimo di tre soggetti di cui per almeno il 60 per cento giovani di eta' compresa tra i 18 ed i 35 anni non compiuti, iscritti alle liste ordinarie di collocamento, classe I; c) societa' di persone costituite da un minimo di tre soggetti di cui almeno il 60 per cento giovani di eta' compresa tra i 18 ed i 35 anni non compiuti iscritti alle liste ordinarie di collocamento, classe I. I limiti di eta' sopra indicati sono elevati a 40 anni non compiuti in caso di iscrizione per almeno cinque anni alle liste di mobilita' previste dalla lettera a-bis), comma 1, art. 10, della legge 28 febbraio 1987, n. 56. 2. La sede operativa della societa' o cooperativa deve essere ubicata nel territorio della Regione Sardegna, e deve essere mantenuta, a pena di decadenza, per un periodo non inferiore ad anni quindici dalla concessione del beneficio ottenuto in base alla presente legge. Gli investimenti agevolati devono restare vincolati alla loro destinazione, nel territorio della Sardegna, per un periodo non inferiore a cinque anni. 3. La cessione entro dieci anni dalla concessione del beneficio delle quote o azioni di societa' beneficiarie dei contributi di cui alla presente legge, da parte dei soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, a soggetti non aventi i medesimi requisiti, determina la decadenza dei benefici concessi, con obbligo di restituzione di quanto erogato.