Art. 3. Benefici 1. I benefici di cui alla presente legge sono concessi nei limiti dei massimali di intensita' fissati dagli organismi competenti dell'Unione europea per la Regione Sardegna. 2. In ogni caso l'apporto del beneficiario all'investimento non puo' essere inferiore al 25 per cento. 3. I contributi previsti dalla presente legge sono incompatibili con analoghe agevolazioni previste dalla normativa comunitaria, statale e regionale. 4. Qualora i competenti organismi dell'Unione europea provvedano alla modifica dei massimali di intensita' relativi alla tipologia di regimi di aiuto previsti dalla presente legge, e' effettuato un adeguamento automatico con la modifica dei massimali di cui all'art. 4. 5. Nell'ipotesi prevista dal comma 4, le eventuali variazioni sono adottate con delibera della giunta regionale previo parere della competente commissione consiliare.