Art. 3.
                              Benefici
    1. I benefici di cui alla presente legge sono concessi nei limiti
dei  massimali  di  intensita'  fissati  dagli  organismi  competenti
dell'Unione europea per la Regione Sardegna.
    2.  In  ogni caso l'apporto del beneficiario all'investimento non
puo' essere inferiore al 25 per cento.
    3.  I contributi previsti dalla presente legge sono incompatibili
con  analoghe  agevolazioni  previste  dalla  normativa  comunitaria,
statale e regionale.
    4.  Qualora i competenti organismi dell'Unione europea provvedano
alla  modifica dei massimali di intensita' relativi alla tipologia di
regimi  di  aiuto  previsti  dalla  presente  legge, e' effettuato un
adeguamento  automatico con la modifica dei massimali di cui all'art.
4.
    5.  Nell'ipotesi  prevista  dal  comma 4, le eventuali variazioni
sono adottate con delibera della giunta regionale previo parere della
competente commissione consiliare.