Art. 4.
                       Massimali di intervento
    1. I termini di presentazione delle istanze e le misure di aiuto,
avuto  riguardo  ai  settori  di intervento di cui all'art. 1 e fatti
salvi  i  vincoli  comunitari  di cui all'art. 3, sono definiti dalle
direttive di attuazione previste dall'art. 10.