Art. 7.
                          Spese di gestione
    1.  Alle  imprese  beneficiarie  ammesse  alle  agevolazioni puo'
essere  concesso  un  contributo  a copertura delle spese di gestione
effettivamente  sostenute  e  documentate,  nei  primi  due  anni  di
attivita', riguardanti i costi per:
      a) trasporti e magazzinaggi esterni alla Sardegna;
      b) trasporti interni alla Sardegna;
      c) acquisto  o  produzione  di  energia, per approvvigionamento
idrico   e   depurazione   acque   reflue,  per  smaltimento  rifiuti
industriali;
      d) acquisto di materie prime;
      e) costi  bancari ed oneri finanziari esclusi quelli relativi a
finanziamento agevolato.
    2.  Tra  le  spese  di gestione ammesse a contributo sono escluse
quelle  inerenti  al  personale  (stipendi e salari) ed i rimborsi ai
soci.
    3.  I  contributi  per  le spese di gestione sono rapportati alla
tipologia   dell'attivita'.   Essi   sono  determinati,  in  sede  di
approvazione  dello studio di fattibilita', per le domande presentate
nel  biennio  2002-2003  nella  misura  del  50 per cento delle spese
ammissibili, per il primo anno di attivita', e del 45 per cento delle
spese ammissibili per il secondo anno di attivita'.
    4.  Per  le  domande presentate nei successivi bienni 2003-2004 e
2005-2006,  la misura massima del contributo erogabile e' fissata, in
decremento, rispettivamente, nel 40 per cento delle spese ammissibili
per  il  primo  anno  di  attivita',  e  nel 35 per cento delle spese
ammissibili  per  il  secondo  anno di attivita' (II biennio) e nella
misura  del 30 per cento delle spese ammissibili per il primo anno di
attivita'  e  del 25 per cento delle spese ammissibili per il secondo
anno di attivita' (III biennio).
    5.  In  ogni  caso,  in tutto il periodo di vigenza del regime di
aiuto,  il  contributo non puo' eccedere, nel biennio di attivita' la
misura  massima  del 50 per cento degli investimenti fissi e non puo'
eccedere, altresi', la misura massima di euro 309.874,00 per il primo
anno  di  attivita'  e  di  euro  206.583,00  per  il secondo anno di
attivita'.
    6.  A seguito di dichiarazione di inizio di attivita' puo' essere
concessa  una  anticipazione  delle  spese di gestione pari al 50 per
cento del contributo concesso per il primo anno di attivita'.
    7. L'aiuto di cui al presente articolo e' incompatibile con altri
analoghi aiuti gia' percepiti per la medesima iniziativa, e' concesso
una  sola  volta  ed  e'  incompatibile  con  analoghi  aiuti, aventi
qualsiasi   finalita',   previsti   in  base  ad  altre  disposizioni
comunitarie, nazionali o regionali.
    8. Lo stanziamento inerente al regime di aiuto di cui al presente
articolo  e'  decrementato,  rispetto  a quello iniziale, statuito in
sede  di  prima applicazione della presente legge, nella misura del 5
per cento ogni anno sino alla data di scadenza di cui all'art. 11.