Art. 7. Spese di gestione 1. Alle imprese beneficiarie ammesse alle agevolazioni puo' essere concesso un contributo a copertura delle spese di gestione effettivamente sostenute e documentate, nei primi due anni di attivita', riguardanti i costi per: a) trasporti e magazzinaggi esterni alla Sardegna; b) trasporti interni alla Sardegna; c) acquisto o produzione di energia, per approvvigionamento idrico e depurazione acque reflue, per smaltimento rifiuti industriali; d) acquisto di materie prime; e) costi bancari ed oneri finanziari esclusi quelli relativi a finanziamento agevolato. 2. Tra le spese di gestione ammesse a contributo sono escluse quelle inerenti al personale (stipendi e salari) ed i rimborsi ai soci. 3. I contributi per le spese di gestione sono rapportati alla tipologia dell'attivita'. Essi sono determinati, in sede di approvazione dello studio di fattibilita', per le domande presentate nel biennio 2002-2003 nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili, per il primo anno di attivita', e del 45 per cento delle spese ammissibili per il secondo anno di attivita'. 4. Per le domande presentate nei successivi bienni 2003-2004 e 2005-2006, la misura massima del contributo erogabile e' fissata, in decremento, rispettivamente, nel 40 per cento delle spese ammissibili per il primo anno di attivita', e nel 35 per cento delle spese ammissibili per il secondo anno di attivita' (II biennio) e nella misura del 30 per cento delle spese ammissibili per il primo anno di attivita' e del 25 per cento delle spese ammissibili per il secondo anno di attivita' (III biennio). 5. In ogni caso, in tutto il periodo di vigenza del regime di aiuto, il contributo non puo' eccedere, nel biennio di attivita' la misura massima del 50 per cento degli investimenti fissi e non puo' eccedere, altresi', la misura massima di euro 309.874,00 per il primo anno di attivita' e di euro 206.583,00 per il secondo anno di attivita'. 6. A seguito di dichiarazione di inizio di attivita' puo' essere concessa una anticipazione delle spese di gestione pari al 50 per cento del contributo concesso per il primo anno di attivita'. 7. L'aiuto di cui al presente articolo e' incompatibile con altri analoghi aiuti gia' percepiti per la medesima iniziativa, e' concesso una sola volta ed e' incompatibile con analoghi aiuti, aventi qualsiasi finalita', previsti in base ad altre disposizioni comunitarie, nazionali o regionali. 8. Lo stanziamento inerente al regime di aiuto di cui al presente articolo e' decrementato, rispetto a quello iniziale, statuito in sede di prima applicazione della presente legge, nella misura del 5 per cento ogni anno sino alla data di scadenza di cui all'art. 11.