Art. 8.
           Modalita' di erogazione e revoca dei contributi
    1. L'erogazione del contributo e' cosi' regolamentata:
      a) 50  per  cento come anticipazione al momento dell'emanazione
del decreto di concessione;
      b) 30 per cento a seguito di verifica della realizzazione della
meta' del programma di investimento ammesso;
      c) 20 per cento a completamento dell'investimento, a seguito di
avvenuto collaudo.
    2.  I  contributi  concessi  dalla  presente legge possono essere
revocati  dall'assessorato competente per il settore cui appartengono
i  soggetti  beneficiari,  per  il  venire  meno  di  uno  o piu' dei
requisiti previsti per la concessione dei contributi.
    3.  A  tal fine gli assessorati competenti per la concessione dei
contributi  possono  disporre ispezioni e verifiche presso i soggetti
beneficiari.