Art. 8. Modalita' di erogazione e revoca dei contributi 1. L'erogazione del contributo e' cosi' regolamentata: a) 50 per cento come anticipazione al momento dell'emanazione del decreto di concessione; b) 30 per cento a seguito di verifica della realizzazione della meta' del programma di investimento ammesso; c) 20 per cento a completamento dell'investimento, a seguito di avvenuto collaudo. 2. I contributi concessi dalla presente legge possono essere revocati dall'assessorato competente per il settore cui appartengono i soggetti beneficiari, per il venire meno di uno o piu' dei requisiti previsti per la concessione dei contributi. 3. A tal fine gli assessorati competenti per la concessione dei contributi possono disporre ispezioni e verifiche presso i soggetti beneficiari.