Art. 9. Modalita' istruttorie 1. I benefici erogati dalla presente legge sono adottati con procedura valutativa a bando ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. 2. L'istruttoria e' demandata ad istituti di credito e a finanziarie sulla base di apposita gara ad evidenza pubblica. L'istruttoria deve essere conclusa entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda. 3. L'erogazione delle provvidenze deve avvenire con atto del competente assessorato entro sessanta giorni dal ricevimento delle conclusioni istruttorie. 4. I beni agevolati sono vincolati all'esercizio dell'impresa beneficiaria per almeno dieci anni dalla data di avvio dell'attivita' e comunque sino alla estinzione del mutuo.