Art. 9.
                        Modalita' istruttorie
    1.  I  benefici  erogati  dalla  presente legge sono adottati con
procedura  valutativa  a  bando  ai  sensi del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 123.
    2.  L'istruttoria  e'  demandata  ad  istituti  di  credito  e  a
finanziarie  sulla  base  di  apposita  gara  ad  evidenza  pubblica.
L'istruttoria deve essere conclusa entro novanta giorni dalla data di
presentazione della domanda.
    3.  L'erogazione  delle  provvidenze  deve  avvenire con atto del
competente  assessorato  entro  sessanta giorni dal ricevimento delle
conclusioni istruttorie.
    4.  I  beni  agevolati  sono vincolati all'esercizio dell'impresa
beneficiaria per almeno dieci anni dalla data di avvio dell'attivita'
e comunque sino alla estinzione del mutuo.