(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della
             Regione Sicilia n. 53 del 9 novembre 2001)
                        L'ASSEMBLEA REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                       Operazioni finanziarie
    1.  Le  disposizioni  di  cui  all'art.  1  comma  3, della legge
regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni,
si  applicano  anche  per  i  crediti derivanti dal limite di impegno
assegnato  alla Regione Sicilia dall'art. 144 della legge 23 dicembre
2000, n. 388.
    2.  In  alternativa alle operazioni finanziarie di cui all'art. 1
comma 4,  della  legge  regionale  3  maggio 2001, n. 6 e all'art. 1,
comma 3,  della  legge  regionale  17  marzo  2000, n. 8 e successive
modifiche ed integrazioni, l'assessore regionale per il bilancio e le
finanze   e'   autorizzato  a  procedere  ad  una  o  piu'  emissioni
obbligazionarie o a contrarre mutui.
    3.  Ai  prestiti obbligazionari previsti dal comma 2 si applicano
le  disposizioni  dell'art. 3 della legge regionale 15 febbraio 1999,
n. 6.
    4.   Le  operazioni  finanziarie  autorizzate  per  l'anno  2001,
comprese  le  emissioni  obbligazionarie di cui al presente articolo,
possono  essere  perfezionate  anche  per  importi  parziali entro il
termine del 31 dicembre 2002.
    5.  Al  comma 4 dell'art. 18 della legge regionale 8 luglio 1977,
n.  47  e  successive  modifiche  ed  integrazioni, sono soppresse le
parole "e maggiore di anni quindici".