(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sicilia n. 53 del 9 novembre 2001) L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Operazioni finanziarie 1. Le disposizioni di cui all'art. 1 comma 3, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni, si applicano anche per i crediti derivanti dal limite di impegno assegnato alla Regione Sicilia dall'art. 144 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 2. In alternativa alle operazioni finanziarie di cui all'art. 1 comma 4, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e all'art. 1, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni, l'assessore regionale per il bilancio e le finanze e' autorizzato a procedere ad una o piu' emissioni obbligazionarie o a contrarre mutui. 3. Ai prestiti obbligazionari previsti dal comma 2 si applicano le disposizioni dell'art. 3 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 6. 4. Le operazioni finanziarie autorizzate per l'anno 2001, comprese le emissioni obbligazionarie di cui al presente articolo, possono essere perfezionate anche per importi parziali entro il termine del 31 dicembre 2002. 5. Al comma 4 dell'art. 18 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, sono soppresse le parole "e maggiore di anni quindici".