Art. 10. Compiti tecnico-consultivi 1. Al comitato regionale per la protezione degli animali gia' previsto dall'art. 14 della legge regionale 19 luglio 1994, n. 19, integrato nella composizione risultante dal comma 2, sono altresi' attribuite funzioni di indirizzo e vigilanza per l'applicazione della presente legge, nonche' compiti tecnico-consultivi in ordine alle problematiche connesse all'avvelenamento degli animali. 2. Alle riunioni del comitato regionale di cui al comma 1 inerenti le problematiche connesse all'avvelenamento degli animali sono invitati un rappresentante delle associazioni dei cacciatori designato dall'U.N.A.V.I., un rappresentante delle associazioni dei tartufai ed un rappresentante dell'Istituto zooprofilattico sperimentale per l'Umbria e le Marche. Il presidente della giunta regionale acquisisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le designazioni di cui al comma 2.