Art. 10.
                     Compiti tecnico-consultivi
    1.  Al  comitato  regionale  per la protezione degli animali gia'
previsto  dall'art.  14  della legge regionale 19 luglio 1994, n. 19,
integrato  nella  composizione  risultante dal comma 2, sono altresi'
attribuite funzioni di indirizzo e vigilanza per l'applicazione della
presente  legge,  nonche'  compiti  tecnico-consultivi in ordine alle
problematiche connesse all'avvelenamento degli animali.
    2.  Alle  riunioni  del  comitato  regionale  di  cui  al comma 1
inerenti  le  problematiche  connesse all'avvelenamento degli animali
sono  invitati  un  rappresentante  delle associazioni dei cacciatori
designato  dall'U.N.A.V.I.,  un rappresentante delle associazioni dei
tartufai   ed   un   rappresentante   dell'Istituto   zooprofilattico
sperimentale per l'Umbria e le Marche.
    Il  presidente  della  giunta regionale acquisisce entro sessanta
giorni dall'entrata in vigore della presente legge le designazioni di
cui al comma 2.