Art. 2.
                           Derattizzazione
    1.  Le  attivita'  di  derattizzazione  possono  essere praticate
esclusivamente  con  prodotti  a  cio'  specificamente  destinati  ed
utilizzati  tal  quali,  nel  rispetto  comunque  delle  prescrizioni
fornite dal produttore.
    2.   Le   attivita'   di   derattizzazione   riguardanti  locali,
fabbricati,  abitazioni, depositi, opifici e cantieri di lavoro, sono
subordinate  a comunicazione al comune e all'azienda unita' sanitaria
locale  da  parte dei proprietari o degli altri aventi diritto almeno
15  giorni  prima.  Nella comunicazione devono essere indicate durata
del  trattamento,  sostanze  o  principi attivi utilizzati nonche' le
aree interessate.
    3.  Al  di  fuori  dei  luoghi  di  cui al comma 2, previo parere
dell'azienda  unita'  sanitaria  locale,  il  comune puo' autorizzare
eventuali   interventi  di  derattizzazione  indicando  nell'atto  di
autorizzazione la durata del trattamento e le sostanze da utilizzare.
Le  aree  interessate  da  tali attivita' sono segnalate con apposita
tabellazione  contenente l'indicazione della presenza del ratticida e
gli elementi identificativi del responsabile del trattamento.
    4.  I  comuni sono tenuti alla costituzione e alla custodia di un
registro  dei  trattamenti di derattizzazione in corso sul territorio
comunale,  sia  da  parte di enti pubblici che di privati. I soggetti
responsabili  dei  trattamenti comunicano preventivamente al comune i
tempi  del  trattamento  e  il principio attivo utilizzato, usando la
scheda apposita.