Art. 2. Derattizzazione 1. Le attivita' di derattizzazione possono essere praticate esclusivamente con prodotti a cio' specificamente destinati ed utilizzati tal quali, nel rispetto comunque delle prescrizioni fornite dal produttore. 2. Le attivita' di derattizzazione riguardanti locali, fabbricati, abitazioni, depositi, opifici e cantieri di lavoro, sono subordinate a comunicazione al comune e all'azienda unita' sanitaria locale da parte dei proprietari o degli altri aventi diritto almeno 15 giorni prima. Nella comunicazione devono essere indicate durata del trattamento, sostanze o principi attivi utilizzati nonche' le aree interessate. 3. Al di fuori dei luoghi di cui al comma 2, previo parere dell'azienda unita' sanitaria locale, il comune puo' autorizzare eventuali interventi di derattizzazione indicando nell'atto di autorizzazione la durata del trattamento e le sostanze da utilizzare. Le aree interessate da tali attivita' sono segnalate con apposita tabellazione contenente l'indicazione della presenza del ratticida e gli elementi identificativi del responsabile del trattamento. 4. I comuni sono tenuti alla costituzione e alla custodia di un registro dei trattamenti di derattizzazione in corso sul territorio comunale, sia da parte di enti pubblici che di privati. I soggetti responsabili dei trattamenti comunicano preventivamente al comune i tempi del trattamento e il principio attivo utilizzato, usando la scheda apposita.