Art. 4.
             Applicazioni delle sanzioni amministrative
    1.  All'applicazione  delle  sanzioni  amministrative  pecuniarie
provvede la provincia nel cui territorio sono avvenute le violazioni,
con le modalita' di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
    2.  Al  fine  dell'applicazione  delle sanzioni accessorie di cui
all'Art.   3,   commi   2   e   3,   la   provincia  trasmette  copia
dell'ordinanza-ingiunzione all'ente o all'autorita' che ha rilasciato
l'autorizzazione,  il  tesserino, la licenza, la concessione o che ha
emanato  l'atto  di  nomina,  entro  sessanta  giorni  dalla  data di
scadenza      del      termine      per      proporre     opposizione
all'ordinanza-ingiunzione  o, se questa e' proposta, dal passaggio in
giudicato della sentenza che decide sull'opposizione stessa. L'ente o
l'autorita'   provvedono,   nei   successivi  sessanta  giorni,  alla
sospensione o alla revoca dei relativi provvedimenti.