Art. 4. Applicazioni delle sanzioni amministrative 1. All'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede la provincia nel cui territorio sono avvenute le violazioni, con le modalita' di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. 2. Al fine dell'applicazione delle sanzioni accessorie di cui all'Art. 3, commi 2 e 3, la provincia trasmette copia dell'ordinanza-ingiunzione all'ente o all'autorita' che ha rilasciato l'autorizzazione, il tesserino, la licenza, la concessione o che ha emanato l'atto di nomina, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine per proporre opposizione all'ordinanza-ingiunzione o, se questa e' proposta, dal passaggio in giudicato della sentenza che decide sull'opposizione stessa. L'ente o l'autorita' provvedono, nei successivi sessanta giorni, alla sospensione o alla revoca dei relativi provvedimenti.