Art. 5. Bonifica delle aree 1. A seguito di accertamenti di violazioni del divieto di cui all'articolo 1 effettuati dagli organi di vigilanza competenti, ovvero sulla base delle denunce o segnalazioni degli interessati o dei medici veterinari, ai sensi dell'art. 6 della presente legge, confermate dai risultati delle analisi eseguite dai laboratori dell'Istituto zooprofilattico sperimentale per l'Umbria e le Marche, di cui all'art. 7 o da altri istituti competenti, anche nel caso in cui non vengano individuati i responsabili degli illeciti, il comune attiva, con procedura d'urgenza, in collaborazione con l'azienda Unita' sanitaria locale competente per la zona e la polizia provinciale, adeguata attivita' di bonifica dell'area colpita. A tali attivita', sotto il coordinamento della polizia provinciale e della polizia comunale, possono collaborare le guardie giurate volontarie di cui all'art. 35 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, le guardie ecologiche volontarie di cui all'art. 7 della legge regionale 22 febbraio 1994, n. 4, nonche' i proprietari o conduttori dei fondi interessati. 2. Qualora nell'ambito delle attivita' di cui al comma 1 siano rinvenute altre esche avvelenate, ovvero nel mese successivo al primo episodio si verifichino nello stesso areale uno o piu' ulteriori episodi di avvelenamento o di rinvenimento di esche, la provincia, su richiesta del comune territorialmente competente, dispone con urgenza la delimitazione dell'area perimetrale o dei punti di accesso, a seconda dell'estensione e morfologia della zona, con avvisi segnalanti il pericolo. 3. Le attivita' di bonifica e di delimitazione delle aree o degli accessi non dovranno comunque comportare l'interruzione delle attivita' faunistiche, agro-silvo-pastorali e di raccolta dei prodotti spontanei del bosco.