Art. 5.
                         Bonifica delle aree
    1.  A  seguito  di  accertamenti di violazioni del divieto di cui
all'articolo  1  effettuati  dagli  organi  di  vigilanza competenti,
ovvero  sulla  base  delle denunce o segnalazioni degli interessati o
dei  medici  veterinari,  ai  sensi dell'art. 6 della presente legge,
confermate  dai  risultati  delle  analisi  eseguite  dai  laboratori
dell'Istituto  zooprofilattico sperimentale per l'Umbria e le Marche,
di  cui  all'art. 7 o da altri istituti competenti, anche nel caso in
cui  non vengano individuati i responsabili degli illeciti, il comune
attiva,  con  procedura  d'urgenza,  in  collaborazione con l'azienda
Unita'   sanitaria  locale  competente  per  la  zona  e  la  polizia
provinciale, adeguata attivita' di bonifica dell'area colpita. A tali
attivita',  sotto  il coordinamento della polizia provinciale e della
polizia  comunale,  possono collaborare le guardie giurate volontarie
di  cui  all'art.  35 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, le
guardie ecologiche volontarie di cui all'art. 7 della legge regionale
22 febbraio  1994, n. 4, nonche' i proprietari o conduttori dei fondi
interessati.
    2.  Qualora  nell'ambito  delle attivita' di cui al comma 1 siano
rinvenute altre esche avvelenate, ovvero nel mese successivo al primo
episodio  si  verifichino  nello  stesso  areale uno o piu' ulteriori
episodi di avvelenamento o di rinvenimento di esche, la provincia, su
richiesta del comune territorialmente competente, dispone con urgenza
la  delimitazione  dell'area  perimetrale  o  dei punti di accesso, a
seconda   dell'estensione   e   morfologia  della  zona,  con  avvisi
segnalanti il pericolo.
    3. Le attivita' di bonifica e di delimitazione delle aree o degli
accessi   non   dovranno  comunque  comportare  l'interruzione  delle
attivita'   faunistiche,   agro-silvo-pastorali  e  di  raccolta  dei
prodotti spontanei del bosco.