Art. 9. Lista delle sostanze 1. La giunta regionale entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge indica, sulla base delle frequenze e quantita' del loro utilizzo, la lista dei prodotti velenosi che a causa del loro uso oltre che per la finalita' loro propria, anche per la preparazione di esche o bocconi avvelenati, dovranno essere sottoposti a regime controllato mediante l'utilizzazione di appositi registri. 2. Tale lista viene aggiornata ogni due anni sulla base delle variazioni nelle sostanze utilizzate accertata sulla scorta dei reperti tossicologici esaminati.