Art. 9.
                        Lista delle sostanze
    1.  La  giunta  regionale  entro  un anno dalla entrata in vigore
della  presente  legge indica, sulla base delle frequenze e quantita'
del  loro  utilizzo,  la  lista dei prodotti velenosi che a causa del
loro  uso  oltre  che  per  la  finalita'  loro propria, anche per la
preparazione   di   esche   o  bocconi  avvelenati,  dovranno  essere
sottoposti  a regime controllato mediante l'utilizzazione di appositi
registri.
    2.  Tale  lista  viene  aggiornata ogni due anni sulla base delle
variazioni  nelle  sostanze  utilizzate  accertata  sulla  scorta dei
reperti tossicologici esaminati.