(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 58 del 27 dicembre 2001) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione, nell'esercizio della competenza di cui all'Art. 2, comma 1, lettera p), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), con la presente legge disciplina la materia dell'artigianato al fine di: a) adeguarla alle attuali esigenze dell'impresa artigiana, con particolare riferimento all'integrazione nel mercato europeo; b) semplificare e razionalizzare le relative procedure amministrative; c) intensificare la partecipazione diretta degli imprenditori artigiani agli organismi pubblici di rappresentanza e tutela dell'artigianato; d) valorizzare e tutelare la peculiarita' del lavoro artigiano in tutte le sue manifestazioni.