Art. 10.
                         Revisione dell'albo
    1.  La  commissione  dispone,  ogni  cinque  anni,  la  revisione
completa dell'albo.
    2.  I  criteri  e  le  modalita'  per la revisione dell'albo sono
stabiliti  con  deliberazione  della  giunta  regionale  su  proposta
dell'assessore   regionale  competente  in  materia  di  artigianato,
sentita la commissione.