Art. 11. Consorzi e societa' consortili 1. I consorzi e le societa' consortili costituiti anche in forma cooperativa tra imprese artigiane sono iscritti in separata sezione dell'albo. 2. Nella sezione separata di cui al comma 1 sono altresi' iscritti i consorzi e le societa' consortili, costituite anche in forma cooperativa, cui partecipino, oltre che imprese artigiane, anche piccole imprese di produzione e di servizio, come definite dalla normativa comunitaria e statale, nonche' gli enti pubblici e gli enti privati di ricerca e di assistenza tecnica e finanziaria. 3. Nei consorzi e nelle societa' consortili di cui al comma 2, il numero delle imprese artigiane non puo' essere inferiore ai due terzi dei soci e queste devono detenere la maggioranza negli organi deliberanti. 4. Ai consorzi e alle societa' consortili, iscritte nella separata sezione dell'albo, sono estese le agevolazioni previste per le singole imprese artigiane.