Art. 11.
                   Consorzi e societa' consortili
    1.  I consorzi e le societa' consortili costituiti anche in forma
cooperativa  tra  imprese artigiane sono iscritti in separata sezione
dell'albo.
    2.  Nella  sezione  separata  di  cui  al  comma  1 sono altresi'
iscritti  i  consorzi  e  le societa' consortili, costituite anche in
forma  cooperativa,  cui  partecipino,  oltre  che imprese artigiane,
anche  piccole  imprese  di  produzione  e di servizio, come definite
dalla  normativa  comunitaria  e statale, nonche' gli enti pubblici e
gli enti privati di ricerca e di assistenza tecnica e finanziaria.
    3. Nei consorzi e nelle societa' consortili di cui al comma 2, il
numero delle imprese artigiane non puo' essere inferiore ai due terzi
dei  soci  e  queste  devono  detenere  la maggioranza  negli  organi
deliberanti.
    4.  Ai  consorzi  e  alle  societa'  consortili,  iscritte  nella
separata  sezione dell'albo, sono estese le agevolazioni previste per
le singole imprese artigiane.