Art. 12. Ricorsi in materia di iscrizioni, modificazioni e cancellazioni 1. Contro i provvedimenti della commissione e' ammesso il ricorso alla giunta regionale entro il termine di sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento adottato. 2. La giunta regionale deve pronunciarsi con decisione motivata entro il termine di novanta giorni dal deposito del ricorso, decorso il quale, lo stesso si intente accolto. 3. I procedimenti di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche per i ricorsi contro i provvedimenti di iscrizione, modificazione e cancellazione dalla sezione separata dell'albo di cui all'Art. 11, comma 1. 4. Il ricorso alla giunta regionale sospende gli effetti del provvedimento della commissione. 5. La notificazione del provvedimento della giunta regionale e' fatta a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento a cura dell'ufficio competente, entro venti giorni successivi alla data di esecutivita' della relativa deliberazione. 6. La decisione della giunta regionale puo' essere impugnata dall'impresa artigiana, entro sessanta giorni dalla notificazione del relativo provvedimento, ai sensi dell'art. 7, comma 6, della legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge quadro per l'artigianato) e successive modificazioni. 7. La commissione da' esecuzione ai provvedimenti adottati dalla giunta regionale e dal Tribunale di Aosta.