Art. 12.
                  Ricorsi in materia di iscrizioni,
                    modificazioni e cancellazioni
    1. Contro i provvedimenti della commissione e' ammesso il ricorso
alla  giunta regionale entro il termine di sessanta giorni dalla data
di comunicazione del provvedimento adottato.
    2.  La  giunta regionale deve pronunciarsi con decisione motivata
entro  il termine di novanta giorni dal deposito del ricorso, decorso
il quale, lo stesso si intente accolto.
    3.  I procedimenti di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche per i
ricorsi   contro  i  provvedimenti  di  iscrizione,  modificazione  e
cancellazione  dalla  sezione  separata dell'albo di cui all'Art. 11,
comma 1.
    4.  Il  ricorso  alla  giunta  regionale sospende gli effetti del
provvedimento della commissione.
    5.  La  notificazione del provvedimento della giunta regionale e'
fatta  a  mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento a cura
dell'ufficio  competente,  entro venti giorni successivi alla data di
esecutivita' della relativa deliberazione.
    6.  La  decisione  della  giunta  regionale puo' essere impugnata
dall'impresa artigiana, entro sessanta giorni dalla notificazione del
relativo  provvedimento,  ai  sensi dell'art. 7, comma 6, della legge
8 agosto  1985,  n. 443 (Legge quadro per l'artigianato) e successive
modificazioni.
    7.  La commissione da' esecuzione ai provvedimenti adottati dalla
giunta regionale e dal Tribunale di Aosta.