Art. 13.
               Commissione regionale per l'artigianato
    1.  E'  istituita  presso  la  struttura  regionale competente in
materia di artigianato la commissione regionale per l'artigianato.
    2.  La  commissione  svolge  le  funzioni  relative  alla  tenuta
dell'albo  cosi'  come  disposto dagli articoli 8, 9 e 10 nonche' gli
ulteriori seguenti compiti:
      a) cooperare  alla  elaborazione della programmazione regionale
per   l'artigianato,   svolgendo  anche,  su  incarico  della  giunta
regionale, specifici studi ed indagini;
      b) esprimere   pareri  sui  disegni  di  legge  in  materia  di
artigianato;
      c) attivarsi  al  fine di contrastare l'esercizio abusivo delle
attivita' artigiane;
      d) svolgere  ogni ulteriore compito attribuito alle commissioni
provinciali  per  l'artigianato,  di  cui  alla  legge  n. 443/1985 e
successive modificazioni.