Art. 13. Commissione regionale per l'artigianato 1. E' istituita presso la struttura regionale competente in materia di artigianato la commissione regionale per l'artigianato. 2. La commissione svolge le funzioni relative alla tenuta dell'albo cosi' come disposto dagli articoli 8, 9 e 10 nonche' gli ulteriori seguenti compiti: a) cooperare alla elaborazione della programmazione regionale per l'artigianato, svolgendo anche, su incarico della giunta regionale, specifici studi ed indagini; b) esprimere pareri sui disegni di legge in materia di artigianato; c) attivarsi al fine di contrastare l'esercizio abusivo delle attivita' artigiane; d) svolgere ogni ulteriore compito attribuito alle commissioni provinciali per l'artigianato, di cui alla legge n. 443/1985 e successive modificazioni.