Art. 14.
            Costituzione e composizione della commissione
                     regionale per l'artigianato
    1.  La commissione e' nominata dalla giunta regionale su proposta
dell'assessore regionale competente in materia di artigianato.
    2. Fanno parte della commissione:
      a) nove  titolari  di  imprese  artigiane  con  sede legale nel
territorio  della  Regione Valle d'Aosta da almeno tre anni designati
dalle   organizzazioni   regionali  dell'artigianato.  I  posti  sono
ripartiti  tra le organizzazioni regionali dell'artigianato in misura
proporzionale  al  numero  degli  iscritti  accertato in relazione al
numero delle quote associative versate nell'anno precedente quello di
costituzione  o  rinnovo  della  commissione.  I rappresentanti delle
imprese  artigiane  possono essere sostituiti in qualsiasi momento su
richiesta  motivata  dell'organizzazione  che  li  ha  designati.  La
relativa  richiesta e' trasmessa al presidente della commissione, che
provvede a darne comunicazione al dirigente della struttura regionale
competente in materia di artigianato per gli adempimenti conseguenti;
      b) un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni regionali
dell'artigianato;
      c) un  rappresentante  delle organizzazioni sindacali regionali
piu'    rappresentative    dei   lavoratori   dipendenti,   designato
unitariamente  dalle  organizzazioni  medesime.  In  caso  di mancata
designazione  unitaria,  provvede  la  giunta  regionale  su proposta
dell'assessore regionale competente in materia di artigianato;
      d) un  rappresentante  della  struttura regionale competente in
materia di politiche del lavoro;
      e) un  rappresentante  dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale (I.N.P.S.);
      f) un     rappresentante     dell'Istituto     nazionale    per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.).
    3.  I  compiti  di segretario della commissione sono svolti da un
funzionario  della  struttura  regionale  competente  in  materia  di
artigianato.
    4.  La commissione dura in carica cinque anni e svolge le proprie
funzioni  fino al suo rinnovo che deve avere luogo entro sei mesi dal
termine del quinquennio.
    5.  Ai  componenti  della  commissione  e'  corrisposto, per ogni
giornata  di  seduta,  un gettone di presenza pari a L. 200.000 (Euro
103,29)  nonche'  il  rimborso  delle spese di viaggio effettivamente
sostenute  e  documentate,  nella  misura  prevista  per il personale
dirigente dell'amministrazione regionale.
    6.  Al  presidente della commissione e' corrisposta un'indennita'
mensile lorda onnicomprensiva di L. 1.800.000 (Euro 929,62).