Art. 15. Funzionamento della commissione 1. I componenti della commissione nominano il presidente che e' scelto tra i membri titolari di imprese artigiane di cui all'Art. 14, comma 2, lettera a). Tra gli stessi membri puo' essere nominato anche un vicepresidente che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento. 2. La commissione e' convocata: a) su iniziativa del presidente; b) su richiesta di un terzo dei titolari delle imprese artigiane designati dalle organizzazioni regionali dell'artigianato; c) su iniziativa dell'assessore regionale competente in materia di artigianato che, in tal caso, puo' partecipare ai lavori della commissione. 3. Le riunioni della commissione sono valide se e' presente la maggioranza dei componenti. La commissione decide a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del presidente. 4. Il presidente della commissione trasmette una relazione annuale sull'attivita' della commissione medesima all'assessore regionale competente in materia di artigianato. 5. In caso di persistenti e gravi irregolarita' o di mancato funzionamento della commissione, la giunta regionale ne dispone lo scioglimento su proposta dell'assessore regionale competente in materia di artigianato. Durante il periodo di vacanza della commissione le funzioni riguardanti la tenuta dell'albo e l'accertamento dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono svolte dal dirigente della struttura regionale competente in materia di artigianato. La commissione deve essere ricostituita entro centottanta giorni dalla data del provvedimento di scioglimento.