Art. 15.
                   Funzionamento della commissione
    1.  I  componenti della commissione nominano il presidente che e'
scelto tra i membri titolari di imprese artigiane di cui all'Art. 14,
comma 2, lettera a). Tra gli stessi membri puo' essere nominato anche
un  vicepresidente che sostituisce il presidente in caso di assenza o
impedimento.
    2. La commissione e' convocata:
      a) su iniziativa del presidente;
      b) su   richiesta  di  un  terzo  dei  titolari  delle  imprese
artigiane designati dalle organizzazioni regionali dell'artigianato;
      c) su iniziativa dell'assessore regionale competente in materia
di  artigianato  che,  in  tal caso, puo' partecipare ai lavori della
commissione.
    3.  Le  riunioni  della  commissione  sono  valide se e' presente
la maggioranza  dei  componenti.  La commissione decide a maggioranza
dei  voti  dei  presenti.  In  caso  di  parita'  prevale il voto del
presidente.
    4.  Il  presidente  della  commissione  trasmette  una  relazione
annuale   sull'attivita'  della  commissione  medesima  all'assessore
regionale competente in materia di artigianato.
    5.  In  caso  di  persistenti  e gravi irregolarita' o di mancato
funzionamento  della  commissione,  la giunta regionale ne dispone lo
scioglimento  su  proposta  dell'assessore  regionale  competente  in
materia   di   artigianato.  Durante  il  periodo  di  vacanza  della
commissione   le   funzioni   riguardanti   la   tenuta  dell'albo  e
l'accertamento  dei  requisiti  di  cui  agli  articoli 2, 3 e 4 sono
svolte  dal dirigente della struttura regionale competente in materia
di   artigianato.  La  commissione  deve  essere  ricostituita  entro
centottanta giorni dalla data del provvedimento di scioglimento.