Art. 16. Azioni per contrastare l'abusivismo 1. Ai fini di contrastare l'esercizio abusivo delle attivita' artigiane da parte di soggetti non iscritti all'albo, la commissione, a seguito di segnalazioni pervenute, e' tenuta a: a) darne immediata comunicazione al comune ed alle amministrazioni competenti in materia di vigilanza; b) darne immediata comunicazione alle autorita' ed agli uffici competenti in materia fiscale, previdenziale assicurativa e contributiva affinche' esercitino ogni azione prevista dalla normativa vigente in materia di esercizio abusivo di attivita' imprenditoriale. 2. I comuni, le amministrazioni, le autorita' e gli uffici ai quali ne e' stata data comunicazione sono tenuti ad informare la commissione dell'esito dei controlli effettuati, per l'eventuale applicazione della sanzione amministrativa di cui all'Art. 17, comma 2. 3. La commissione provvede a: a) curare la divulgazione presso l'utenza delle informazioni sui rischi derivanti dall'avvalersi delle prestazioni tecnico-professionali dei soggetti operanti abusivamente; b) pubblicizzare con mezzi ritenuti piu' efficaci le iniziative piu' appropriate per contrastare l'abusivismo artigiano.