Art. 16.
                 Azioni per contrastare l'abusivismo
    1.  Ai  fini  di  contrastare l'esercizio abusivo delle attivita'
artigiane da parte di soggetti non iscritti all'albo, la commissione,
a seguito di segnalazioni pervenute, e' tenuta a:
      a) darne    immediata   comunicazione   al   comune   ed   alle
amministrazioni competenti in materia di vigilanza;
      b) darne  immediata comunicazione alle autorita' ed agli uffici
competenti   in   materia   fiscale,   previdenziale  assicurativa  e
contributiva   affinche'   esercitino   ogni  azione  prevista  dalla
normativa  vigente  in  materia  di  esercizio  abusivo  di attivita'
imprenditoriale.
    2.  I  comuni,  le  amministrazioni, le autorita' e gli uffici ai
quali  ne  e'  stata  data  comunicazione sono tenuti ad informare la
commissione  dell'esito  dei  controlli  effettuati,  per l'eventuale
applicazione  della sanzione amministrativa di cui all'Art. 17, comma
2.
    3. La commissione provvede a:
      a) curare  la  divulgazione  presso l'utenza delle informazioni
sui     rischi    derivanti    dall'avvalersi    delle    prestazioni
tecnico-professionali dei soggetti operanti abusivamente;
      b) pubblicizzare con mezzi ritenuti piu' efficaci le iniziative
piu' appropriate per contrastare l'abusivismo artigiano.