Art. 17. Sanzioni amministrative 1. Chiunque ometta di presentare domanda di iscrizione, modificazione o denuncia di cessazione dell'attivita' entro il termine previsto dall'Art. 7, comma 1, e' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da L. 100.000 (Euro 51,64) a L. 1.000.000 (Euro 516,46). 2. Le imprese non iscritte all'albo che si avvalgono di una ditta o ragione sociale, di un'insegna o di un marchio con riferimento ad una attivita' artigianale, sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da L. 1.000.000 (Euro 516, 46) a L. 3.000.000 (Euro 1.549,37). 3. Per l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), da ultimo modificata dal decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'Art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205).