Art. 17.
                       Sanzioni amministrative
    1.   Chiunque   ometta   di  presentare  domanda  di  iscrizione,
modificazione  o  denuncia  di  cessazione  dell'attivita'  entro  il
termine  previsto  dall'Art.  7,  comma 1, e' punito con una sanzione
amministrativa  pecuniaria  consistente nel pagamento di una somma da
L. 100.000 (Euro 51,64) a L. 1.000.000 (Euro 516,46).
    2. Le imprese non iscritte all'albo che si avvalgono di una ditta
o  ragione  sociale, di un'insegna o di un marchio con riferimento ad
una   attivita'   artigianale,   sono   punite   con   una   sanzione
amministrativa  pecuniaria  consistente nel pagamento di una somma da
L. 1.000.000 (Euro 516, 46) a L. 3.000.000 (Euro 1.549,37).
    3.  Per  l'applicazione  delle  sanzioni di cui ai commi 1 e 2 si
osservano  le  disposizioni  della  legge  24 novembre  1981,  n. 689
(Modifiche  al  sistema  penale),  da  ultimo  modificata dal decreto
legislativo  30 dicembre  1999,  n.  507  (Depenalizzazione dei reati
minori  e  riforma  del  sistema  sanzionatorio, ai sensi dell'Art. 1
della legge 25 giugno 1999, n. 205).