Art. 18.
                      Disposizioni finanziarie
    1.  L'onere  derivante dalla applicazione della presente legge e'
determinato  complessivamente  in  annui  Euro  283.570  a  decorrere
dall'anno 2002.
    2.  L'onere  di  cui  al  comma  1 trova copertura nello stato di
previsione della spesa del bilancio pluriennale della Regione per gli
anni   2001/2003  nell'obiettivo  programmatico  1.3.2.  "Comitati  e
commissioni",  al  capitolo  20420  "Spese  per  il funzionamento dei
comitati  e  commissioni",  per  le  finalita'  di cui all'Art. 14, e
nell'obiettivo pro- grammatico 2.2.2.10. "Interventi promozionali per
l'artigianato",  al capitolo 47555 "Spese per attivita' di formazione
imprenditoriale   e   di  aggiornamento  tecnico-professionale  delle
imprese  artigiane e per l'attuazione di progetti di bottega-scuola e
di  apprendimento  delle  tecniche  di  mestieri artigianali", per le
finalita'  di  cui  all'art.  5,  e  al  capitolo 47560 "Spese per la
revisione   annuale   dell'albo  delle  imprese  artigiane",  per  le
finalita' di cui all'Art. 10, e si provvede:
      a) per  annui  Euro  26.000, per gli anni 2002 e 2003, mediante
utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 20420 dell'obiettivo
programmatico 1.3.2.;
      b) per  annui  Euro  7.570,  per gli anni 2002 e 2003, mediante
riduzione  dello  stanziamento  iscritto  al capitolo 20470 "Spese di
funzionamento   corrente  degli  uffici,  ivi  comprese  le  funzioni
camerali  ed  i  servizi  contingentamento,  e  spese di manutenzione
ordinaria dei locali adibiti ad uffici", dell'obiettivo programmatico
1.3.1. "Funzionamento dei servizi regionali";
      c) per  annui  Euro 230.000 e 20.000, per gli anni 2002 e 2003,
mediante  utilizzo  rispettivamente  degli  stanziamenti  iscritti ai
capitoli 47555 e 47560, dell'obiettivo programmatico 2.2.2.10.
    3.  Le  eventuali spese per l'anno 2001, per l'applicazione degli
articoli  5,  10 e 14, trovano copertura negli stanziamenti iscritti,
per  le  medesime  finalita', nei capitoli 20420, 47555 e 47560 dello
stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno
finanziario 2001.
    4.  I proventi dei diritti di segreteria di cui all'Art. 7, comma
6,  sono  introitati al capitolo 8200 "Proventi derivanti dai diritti
di  segreteria  versati per atti o servizi connessi alla gestione dei
ruoli,   registri   ed  albi  camerali"  dello  stato  di  previsione
dell'entrata del bilancio della Regione.
    5.   I   proventi   derivanti  dall'applicazione  delle  sanzioni
amministrative  di  cui  all'Art. 17 sono introitati al capitolo 7700
"Proventi   pene  pecuniarie  per  contravvenzioni"  dello  stato  di
previsione dell'entrata del bilancio della Regione.
    6. Per l'applicazione della presente legge la giunta regionale e'
autorizzata  ad  apportare,  con  propria  deliberazione, su proposta
dell'assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze,
le occorrenti variazioni di bilancio.