Art. 18. Disposizioni finanziarie 1. L'onere derivante dalla applicazione della presente legge e' determinato complessivamente in annui Euro 283.570 a decorrere dall'anno 2002. 2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 2001/2003 nell'obiettivo programmatico 1.3.2. "Comitati e commissioni", al capitolo 20420 "Spese per il funzionamento dei comitati e commissioni", per le finalita' di cui all'Art. 14, e nell'obiettivo pro- grammatico 2.2.2.10. "Interventi promozionali per l'artigianato", al capitolo 47555 "Spese per attivita' di formazione imprenditoriale e di aggiornamento tecnico-professionale delle imprese artigiane e per l'attuazione di progetti di bottega-scuola e di apprendimento delle tecniche di mestieri artigianali", per le finalita' di cui all'art. 5, e al capitolo 47560 "Spese per la revisione annuale dell'albo delle imprese artigiane", per le finalita' di cui all'Art. 10, e si provvede: a) per annui Euro 26.000, per gli anni 2002 e 2003, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 20420 dell'obiettivo programmatico 1.3.2.; b) per annui Euro 7.570, per gli anni 2002 e 2003, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 20470 "Spese di funzionamento corrente degli uffici, ivi comprese le funzioni camerali ed i servizi contingentamento, e spese di manutenzione ordinaria dei locali adibiti ad uffici", dell'obiettivo programmatico 1.3.1. "Funzionamento dei servizi regionali"; c) per annui Euro 230.000 e 20.000, per gli anni 2002 e 2003, mediante utilizzo rispettivamente degli stanziamenti iscritti ai capitoli 47555 e 47560, dell'obiettivo programmatico 2.2.2.10. 3. Le eventuali spese per l'anno 2001, per l'applicazione degli articoli 5, 10 e 14, trovano copertura negli stanziamenti iscritti, per le medesime finalita', nei capitoli 20420, 47555 e 47560 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2001. 4. I proventi dei diritti di segreteria di cui all'Art. 7, comma 6, sono introitati al capitolo 8200 "Proventi derivanti dai diritti di segreteria versati per atti o servizi connessi alla gestione dei ruoli, registri ed albi camerali" dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione. 5. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'Art. 17 sono introitati al capitolo 7700 "Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni" dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione. 6. Per l'applicazione della presente legge la giunta regionale e' autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.