Art. 19.
                          Norme transitorie
    1.  Le  imprese che alla data di entrata in vigore della presente
legge  risultano  iscritte  all'albo  delle  imprese artigiane di cui
all'Art.  4  della  legge  regionale  20 maggio  1986,  n.  24 (Nuova
disciplina  dell'artigianato),  sono  iscritte di diritto all'albo di
cui all'Art. 6.
    2.  La  commissione  nominata  ai  sensi dell'Art. 10 della legge
regionale  n.  24/1986  rimane  in  carica  sino  alla  nomina  della
commissione  di  cui  all'Art.  13.  La nomina deve essere effettuata
entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
    3.  In  sede  di  prima  applicazione, la commissione e' tenuta a
disporre  la  revisione completa dell'albo, entro due anni dalla data
di  entrata  in  vigore  della  presente  legge, secondo le procedure
approvate  con  provvedimento  della  giunta  regionale,  su proposta
dell'assessore   regionale  competente  in  materia  di  artigianato,
sentita la commissione stessa.