Art. 19. Norme transitorie 1. Le imprese che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano iscritte all'albo delle imprese artigiane di cui all'Art. 4 della legge regionale 20 maggio 1986, n. 24 (Nuova disciplina dell'artigianato), sono iscritte di diritto all'albo di cui all'Art. 6. 2. La commissione nominata ai sensi dell'Art. 10 della legge regionale n. 24/1986 rimane in carica sino alla nomina della commissione di cui all'Art. 13. La nomina deve essere effettuata entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 3. In sede di prima applicazione, la commissione e' tenuta a disporre la revisione completa dell'albo, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le procedure approvate con provvedimento della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di artigianato, sentita la commissione stessa.