Art. 2.
                       Imprenditore artigiano
    1.  E'  imprenditore  artigiano colui che esercita personalmente,
professionalmente   e   in   qualita'   di   titolare   dell'impresa,
un'attivita'  economica organizzata avente i requisiti e le finalita'
di  cui  all'art. 3, svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro
nel  processo  produttivo  e  assumendo le funzioni di direzione e di
gestione    tecnicoproduttiva    in    modo    preminente    rispetto
all'organizzazione dei fattori di produzione.
    2.   L'imprenditore   artigiano,  nell'esercizio  di  particolari
attivita'  che  richiedono  una  peculiare  preparazione ed implicano
responsabilita'  a  tutela  e  garanzia  degli utenti, deve essere in
possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalla normativa
vigente.