Art. 2. Imprenditore artigiano 1. E' imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualita' di titolare dell'impresa, un'attivita' economica organizzata avente i requisiti e le finalita' di cui all'art. 3, svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro nel processo produttivo e assumendo le funzioni di direzione e di gestione tecnicoproduttiva in modo preminente rispetto all'organizzazione dei fattori di produzione. 2. L'imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari attivita' che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilita' a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalla normativa vigente.