Art. 3.
                          Impresa artigiana
    1.  E'  artigiana  l'impresa  che,  esercitata  dall'imprenditore
artigiano  nei  limiti  dimensionali  di cui all'Art. 4, ha per scopo
prevalente:
      a) lo  svolgimento di un'attivita' di produzione di beni, anche
semilavorati;
      b) lo  svolgimento  di  un'attivita' di prestazione di servizi,
escluse  le  attivita'  agricole  e  le  attivita'  di prestazione di
servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o
ausiliarie  di  queste  ultime,  di  somministrazione  al pubblico di
alimenti  e  bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e
accessorie all'esercizio d'impresa.
    2.  L'impresa  artigiana  puo'  essere esercitata in luogo fisso,
presso  l'abitazione dell'imprenditore o di uno dei soci, in appositi
locali  o  in  altra  sede designata dal committente, ovvero in forma
ambulante o di posteggio.
    3.  L'imprenditore  artigiano  puo'  essere  titolare di una sola
impresa   artigiana;  egli  puo'  assumere  partecipazioni  in  altre
societa'  artigiane  e  in  tal  caso  e'  escluso dal computo di cui
all'Art. 4, comma 3, lettera b).
    4.  L'impresa  artigiana  puo' essere costituita ed esercitata in
forma  individuale  o  in  forma  di  societa', anche cooperativa o a
responsabilita'  limitata,  escluse  le  societa'  per  azioni  e  in
accomandita  per  azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, o
uno  nel  caso  di  due  soci,  sia imprenditore artigiano cosi' come
definito all'Art. 2.
    5.  Il  socio  unico  di societa' a responsabilita' limitata deve
essere  in possesso dei requisiti di cui all'Art. 2 e non puo' essere
unico  socio  di  altra  societa'  a responsabilita' limitata o socio
accomandatario di una societa' in accomandita semplice.
    6.  L'impresa  costituita  ed  esercitata  in forma di societa' a
responsabilita'  limitata  pluripersonale,  che,  operando nei limiti
dimensionali  di  cui  all'Art.  4 e per gli scopi di cui al comma 1,
presenta  domanda alla commissione regionale per l'artigianato di cui
all'Art.  13,  di  seguito  denominata  commissione,  ha  diritto  al
riconoscimento  della  qualifica  di  artigiana  e  alla  conseguente
iscrizione all'albo regionale delle imprese artigiane di cui all'Art.
6,  se la maggioranza dei soci, o uno nel caso di due soci, svolge in
prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e
detiene   la maggioranza   del   capitale   sociale  e  negli  organi
deliberanti della societa' medesima.
    7.  Qualora  l'attivita'  artigiana  sia  organizzata in forma di
societa',  i requisiti tecnico-professionali di cui all'Art. 2, comma
2, devono essere posseduti da almeno un socio.