Art. 3. Impresa artigiana 1. E' artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui all'Art. 4, ha per scopo prevalente: a) lo svolgimento di un'attivita' di produzione di beni, anche semilavorati; b) lo svolgimento di un'attivita' di prestazione di servizi, escluse le attivita' agricole e le attivita' di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio d'impresa. 2. L'impresa artigiana puo' essere esercitata in luogo fisso, presso l'abitazione dell'imprenditore o di uno dei soci, in appositi locali o in altra sede designata dal committente, ovvero in forma ambulante o di posteggio. 3. L'imprenditore artigiano puo' essere titolare di una sola impresa artigiana; egli puo' assumere partecipazioni in altre societa' artigiane e in tal caso e' escluso dal computo di cui all'Art. 4, comma 3, lettera b). 4. L'impresa artigiana puo' essere costituita ed esercitata in forma individuale o in forma di societa', anche cooperativa o a responsabilita' limitata, escluse le societa' per azioni e in accomandita per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, o uno nel caso di due soci, sia imprenditore artigiano cosi' come definito all'Art. 2. 5. Il socio unico di societa' a responsabilita' limitata deve essere in possesso dei requisiti di cui all'Art. 2 e non puo' essere unico socio di altra societa' a responsabilita' limitata o socio accomandatario di una societa' in accomandita semplice. 6. L'impresa costituita ed esercitata in forma di societa' a responsabilita' limitata pluripersonale, che, operando nei limiti dimensionali di cui all'Art. 4 e per gli scopi di cui al comma 1, presenta domanda alla commissione regionale per l'artigianato di cui all'Art. 13, di seguito denominata commissione, ha diritto al riconoscimento della qualifica di artigiana e alla conseguente iscrizione all'albo regionale delle imprese artigiane di cui all'Art. 6, se la maggioranza dei soci, o uno nel caso di due soci, svolge in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e detiene la maggioranza del capitale sociale e negli organi deliberanti della societa' medesima. 7. Qualora l'attivita' artigiana sia organizzata in forma di societa', i requisiti tecnico-professionali di cui all'Art. 2, comma 2, devono essere posseduti da almeno un socio.