Art. 4. Dimensioni dell'impresa artigiana 1. L'impresa artigiana puo' essere esercitata anche con la prestazione d'opera di personale dipendente diretto personalmente dall'imprenditore o, se costituita in forma di societa', dai soci che risultino in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, sempre che non superi i seguenti limiti: a) per l'impresa che non svolge attivita' lavorativa in serie, un massimo di diciotto dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a nove; il numero massimo dei dipendenti puo' essere elevato fino a ventidue a condizione che le unita' aggiuntive siano apprendisti; b) per l'impresa che svolge attivita' lavorativa in serie, un massimo di nove dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a cinque; il numero massimo dei dipendenti puo' essere elevato fino a dodici a condizione che le unita' aggiuntive siano apprendisti; c) per l'impresa che svolge la propria attivita' nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura, un massimo di trentadue dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a sedici; il numero massimo dei dipendenti puo' essere elevato fino a quaranta a condizione che le unita' aggiuntive siano apprendisti; d) per le imprese che svolgono attivita' di trasporto di persone o di cose o di sgombero neve un massimo di otto dipendenti; e) per le imprese di costruzioni edili un massimo di dieci dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a cinque; il numero massimo dei dipendenti puo' essere elevato fino a quindici a condizione che le unita' aggiuntive siano apprendisti. 2. Ai fini del calcolo dei limiti di cui al comma 1 non sono computati: a) per un periodo di due anni, gli apprendisti passati in qualifica ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25 (Disciplina dell'apprendistato) e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana; b) i lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877 (Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio), sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana; c) i portatori di handicap fisici, psichici o sensoriali. 3. Ai fini del calcolo dei limiti di cui al comma 1 sono computati: a) i familiari dell'imprenditore, anche se partecipanti all'impresa familiare di cui all'Art. 230-bis del codice civile, che svolgono le loro attivita' di lavoro prevalentemente e professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana: b) i soci, tranne uno, che svolgono prevalentemente lavoro personale nell'impresa artigiana; c) i dipendenti, qualunque siano le mansioni svolte. 4. Le imprese artigiane che superano fino ad un massimo del venti per cento al mese i limiti di cui al comma 1, con approssimazione all'unita' superiore, e per la durata non superiore a sei mesi all'anno, mantengono l'iscrizione all'albo regionale delle imprese artigiane di cui all'Art. 6. 5. Le attivita' di cui al comma 1, lettera c), sono individuate, ai fini dimensionali, con provvedimento della giunta regionale su proposta dell'assessore regionale competente in materia di artigianato, sentita la commissione e le associazioni di categoria delle imprese artigiane.