Art. 4.
                  Dimensioni dell'impresa artigiana
    1.  L'impresa  artigiana  puo'  essere  esercitata  anche  con la
prestazione  d'opera  di  personale  dipendente diretto personalmente
dall'imprenditore o, se costituita in forma di societa', dai soci che
risultino in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, sempre che non
superi i seguenti limiti:
      a) per  l'impresa che non svolge attivita' lavorativa in serie,
un massimo di diciotto dipendenti, compresi gli apprendisti in numero
non  superiore  a  nove; il numero massimo dei dipendenti puo' essere
elevato  fino  a ventidue a condizione che le unita' aggiuntive siano
apprendisti;
      b) per  l'impresa  che svolge attivita' lavorativa in serie, un
massimo  di  nove  dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non
superiore  a  cinque;  il  numero  massimo dei dipendenti puo' essere
elevato  fino  a  dodici  a condizione che le unita' aggiuntive siano
apprendisti;
      c) per  l'impresa  che  svolge la propria attivita' nei settori
delle  lavorazioni  artistiche,  tradizionali e dell'abbigliamento su
misura,  un massimo di trentadue dipendenti, compresi gli apprendisti
in  numero  non  superiore a sedici; il numero massimo dei dipendenti
puo'  essere  elevato  fino  a  quaranta  a  condizione che le unita'
aggiuntive siano apprendisti;
      d) per  le  imprese  che  svolgono  attivita'  di  trasporto di
persone o di cose o di sgombero neve un massimo di otto dipendenti;
      e) per  le  imprese  di  costruzioni  edili un massimo di dieci
dipendenti,  compresi  gli  apprendisti  in  numero  non  superiore a
cinque;  il  numero massimo dei dipendenti puo' essere elevato fino a
quindici a condizione che le unita' aggiuntive siano apprendisti.
    2.  Ai  fini  del  calcolo  dei limiti di cui al comma 1 non sono
computati:
      a) per  un  periodo  di  due  anni,  gli apprendisti passati in
qualifica  ai  sensi  della  legge 19 gennaio 1955, n. 25 (Disciplina
dell'apprendistato)  e  mantenuti  in  servizio  dalla stessa impresa
artigiana;
      b) i lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973,
n. 877 (Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio), sempre che
non  superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso
l'impresa artigiana;
      c) i portatori di handicap fisici, psichici o sensoriali.
    3.  Ai  fini  del  calcolo  dei  limiti  di  cui  al comma 1 sono
computati:
      a) i   familiari   dell'imprenditore,   anche  se  partecipanti
all'impresa  familiare di cui all'Art. 230-bis del codice civile, che
svolgono    le   loro   attivita'   di   lavoro   prevalentemente   e
professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana:
      b) i  soci,  tranne  uno,  che  svolgono prevalentemente lavoro
personale nell'impresa artigiana;
      c) i dipendenti, qualunque siano le mansioni svolte.
    4. Le imprese artigiane che superano fino ad un massimo del venti
per  cento  al  mese  i limiti di cui al comma 1, con approssimazione
all'unita'  superiore,  e  per  la  durata  non  superiore a sei mesi
all'anno,  mantengono  l'iscrizione  all'albo regionale delle imprese
artigiane di cui all'Art. 6.
    5.  Le attivita' di cui al comma 1, lettera c), sono individuate,
ai  fini  dimensionali,  con  provvedimento della giunta regionale su
proposta   dell'assessore   regionale   competente   in   materia  di
artigianato,  sentita  la  commissione e le associazioni di categoria
delle imprese artigiane.