Art. 5. Istruzione artigiana 1. Al fine di assicurare un sistema di interventi formativi finalizzati all'acquisizione delle conoscenze teoriche e delle abilita' pratiche necessarie per svolgere ruoli professionali nel settore artigiano, la struttura regionale competente in materia di artigianato promuove, sentite le associazioni di categoria, i corsi di istruzione artigiana nell'ambito di programmi regionali di formazione professionale garantendone l'effettuazione anche tramite rapporti di convenzione con soggetti accreditati. 2. La giunta regionale, con proprio provvedimento, stabilisce le modalita' di organizzazione, la durata e le materie dei corsi di cui al comma 1.