Art. 5.
                        Istruzione artigiana
    1.  Al  fine  di  assicurare  un  sistema di interventi formativi
finalizzati   all'acquisizione  delle  conoscenze  teoriche  e  delle
abilita'  pratiche  necessarie  per  svolgere ruoli professionali nel
settore  artigiano,  la  struttura regionale competente in materia di
artigianato  promuove,  sentite le associazioni di categoria, i corsi
di   istruzione  artigiana  nell'ambito  di  programmi  regionali  di
formazione  professionale  garantendone l'effettuazione anche tramite
rapporti di convenzione con soggetti accreditati.
    2.  La giunta regionale, con proprio provvedimento, stabilisce le
modalita'  di organizzazione, la durata e le materie dei corsi di cui
al comma 1.