Art. 6.
                   Istituzione dell'albo regionale
                       delle imprese artigiane
    1.  E'  istituito,  presso  la  struttura regionale competente in
materia  di artigianato, l'albo regionale delle imprese artigiane, di
seguito   denominato   albo,  al  quale  devono  iscriversi,  con  le
formalita'  e  nei  termini previsti per il registro delle imprese di
cui  all'Art.  8  della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento
delle  camere  di commercio, industria, artigianato ed agricoltura) e
successive modificazioni, tutte le imprese che hanno la sede legale e
operativa nel territorio della Regione.
    2. La commissione provvede alla tenuta dell'albo.
    3.  L'albo e' pubblico e chiunque puo' ottenere notizie contenute
nello stesso.