Art. 6. Istituzione dell'albo regionale delle imprese artigiane 1. E' istituito, presso la struttura regionale competente in materia di artigianato, l'albo regionale delle imprese artigiane, di seguito denominato albo, al quale devono iscriversi, con le formalita' e nei termini previsti per il registro delle imprese di cui all'Art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura) e successive modificazioni, tutte le imprese che hanno la sede legale e operativa nel territorio della Regione. 2. La commissione provvede alla tenuta dell'albo. 3. L'albo e' pubblico e chiunque puo' ottenere notizie contenute nello stesso.