Art. 7.
               Procedure di iscrizione, modificazione
                      e cancellazione dall'albo
    1.   L'imprenditore   artigiano   deve   presentare  domanda  per
l'iscrizione  all'albo  entro  trenta  giorni  dalla  data  di inizio
dell'attivita'.
    2. L'iscrizione all'albo e' costitutiva della qualifica artigiana
e  condizione  per  la  concessione delle agevolazioni a favore delle
imprese artigiane.
    3.  Le  domande di iscrizione all'albo e le successive domande di
modifica  e di cancellazione sono indirizzate alla commissione e sono
presentate  sui  modelli  approvati dal Ministero dell'industria, del
commercio  e  dell'artigianato  per  l'iscrizione  al  registro delle
imprese  di  cui  all'Art.  8  della  legge  n. 580/1993 e successive
modificazioni, e delle denunce al repertorio delle notizie economiche
e  amministrative  di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della
Repubblica  7  dicembre  1995,  n.  581  (Regolamento  di  attuazione
dell'Art.  8  della  legge  29 dicembre  1993,  n. 580, in materia di
istituzione  del  registro  delle  imprese  di  cui all'Art. 2188 del
codice civile) e successive modificazioni.
    4.  I  modelli  di  cui  al  comma 3 possono essere integrati con
appositi   intercalari,   approvati  dal  dirigente  della  struttura
regionale  competente  in  materia di artigianato, qualora si intenda
acquisire  notizie  di  specifico  rilievo  ai  fini  della  gestione
dell'albo nonche' per l'esercizio delle funzioni regionali in materia
di artigianato.
    5.  Le  domande  di  iscrizione,  modificazione  e  cancellazione
dall'albo  e  le relative decisioni della commissione sono comunicate
dalla  commissione  stessa, secondo le modalita' e i termini previsti
all'Art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 581/1995 e
successive  modificazioni, all'ufficio del registro delle imprese che
provvede,  ai  sensi  dell'Art. 8, comma 4, della legge n. 580/1993 e
successive  modificazioni,  ad eseguire la relativa annotazione nella
sezione speciale del registro.
    6.  Alle  domande  di  iscrizione,  modificazione e cancellazione
dall'albo e ai documenti emessi, si applicano gli importi dei diritti
di segreteria sull'attivita' certificativa svolta, e sulla iscrizione
in ruoli, elenchi, registri e albi, tenuti dalle camere di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura.