Art. 8. Iscrizione all'albo ed effetti dell'iscrizione 1. La commissione, verificata la completezza della domanda e accertata la sussistenza dei requisiti dell'impresa artigiana, delibera l'iscrizione nell'albo entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, con decorrenza dal momento in cui e' iniziata l'attivita'. 2. Decorso il termine di cui al comma 1, la domanda di iscrizione si intende accolta. 3. La commissione, qualora in sede di esame ravvisi la necessita' di completare o rettificare la domanda, ovvero di integrare la documentazione, invita l'impresa richiedente a completare o rettificare la stessa, assegnando un termine non superiore a trenta giorni, trascorso inutilmente il quale, con deliberazione motivata, rifiuta l'iscrizione. 4. La commissione, qualora accerti l'assenza dei requisiti per l'iscrizione, rigetta l'istanza con decisione motivata. 5. I provvedimenti della commissione sono comunicati a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro venti giorni successivi all'adozione del provvedimento stesso. 6. Le unita' locali istituite fuori del territorio della Valle d'Aosta sono comunicate alla commissione. 7. La commissione, relativamente alla tenuta dell'albo degli elenchi nominativi di cui alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533 (Assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani) e successive modificazioni, ed alla legge 4 luglio 1959, n. 463 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani e ai loro familiari), adotta provvedimenti vincolanti. 8. In caso di invalidita', di morte o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa puo' conservare, su richiesta, l'iscrizione all'albo, anche in mancanza di uno dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4, per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore eta' dei figli minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa sia assunto dal coniuge o dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato. L'esercizio dell'attivita' e' comunque subordinato al possesso dei requisiti tecnico-professionali, se richiesti dalla normativa di settore, da parte del soggetto che assume la conduzione dell'impresa, il quale, qualora non ne sia in possesso, puo' preporre all'esercizio dell'attivita' medesima un responsabile tecnico in possesso dei medesimi requisiti. 9. Alle imprese artigiane iscritte all'albo non si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'Art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), qualora svolgano attivita' di vendita nei locali di produzione, o ad essi contigui, dei beni di propria produzione, ovvero forniscano al committente beni accessori all'esecuzione dell'opera o alla prestazione del servizio. 10. Nessuna impresa puo' adottare, quale ditta o insegna o marchio, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato se essa non e' iscritta all'albo; lo stesso divieto vale per i consorzi e le societa' consortili fra imprese che non siano iscritti nella separata sezione dell'albo. Le relative funzioni di vigilanza e controllo sono svolte dai comuni.