Art. 8.
           Iscrizione all'albo ed effetti dell'iscrizione
    1.  La  commissione,  verificata  la  completezza della domanda e
accertata   la  sussistenza  dei  requisiti  dell'impresa  artigiana,
delibera  l'iscrizione  nell'albo entro il termine di sessanta giorni
dalla data di presentazione della domanda, con decorrenza dal momento
in cui e' iniziata l'attivita'.
    2. Decorso il termine di cui al comma 1, la domanda di iscrizione
si intende accolta.
    3. La commissione, qualora in sede di esame ravvisi la necessita'
di  completare  o  rettificare  la  domanda,  ovvero  di integrare la
documentazione,   invita   l'impresa   richiedente   a  completare  o
rettificare  la  stessa, assegnando un termine non superiore a trenta
giorni,  trascorso  inutilmente il quale, con deliberazione motivata,
rifiuta l'iscrizione.
    4.  La  commissione,  qualora accerti l'assenza dei requisiti per
l'iscrizione, rigetta l'istanza con decisione motivata.
    5.  I  provvedimenti della commissione sono comunicati a mezzo di
lettera  raccomandata  con  avviso  di ricevimento entro venti giorni
successivi all'adozione del provvedimento stesso.
    6.  Le  unita'  locali istituite fuori del territorio della Valle
d'Aosta sono comunicate alla commissione.
    7.  La  commissione,  relativamente  alla  tenuta dell'albo degli
elenchi  nominativi  di  cui  alla  legge  29 dicembre  1956, n. 1533
(Assicurazione  obbligatoria  contro le malattie per gli artigiani) e
successive  modificazioni,  ed  alla  legge  4 luglio  1959,  n.  463
(Estensione  dell'assicurazione  obbligatoria  per la invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti agli artigiani e ai loro familiari), adotta
provvedimenti vincolanti.
    8. In caso di invalidita', di morte o di intervenuta sentenza che
dichiari    l'interdizione   o   l'inabilitazione   dell'imprenditore
artigiano,   la  relativa  impresa  puo'  conservare,  su  richiesta,
l'iscrizione  all'albo, anche in mancanza di uno dei requisiti di cui
agli  articoli 2, 3 e 4, per un periodo massimo di cinque anni o fino
al  compimento  della maggiore  eta'  dei figli minorenni, sempre che
l'esercizio    dell'impresa   sia   assunto   dal   coniuge   o   dai
figli maggiorenni   o  minori  emancipati  o  dal  tutore  dei  figli
minorenni   dell'imprenditore   invalido,   deceduto,   interdetto  o
inabilitato.  L'esercizio  dell'attivita'  e' comunque subordinato al
possesso  dei  requisiti  tecnico-professionali,  se  richiesti dalla
normativa  di settore, da parte del soggetto che assume la conduzione
dell'impresa, il quale, qualora non ne sia in possesso, puo' preporre
all'esercizio  dell'attivita'  medesima  un  responsabile  tecnico in
possesso dei medesimi requisiti.
    9.  Alle  imprese artigiane iscritte all'albo non si applicano le
disposizioni  di  cui  al  decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 114
(Riforma  della disciplina relativa al settore del commercio, a norma
dell'Art.  4,  comma  4,  della  legge 15 marzo 1997, n. 59), qualora
svolgano  attivita'  di  vendita  nei locali di produzione, o ad essi
contigui,  dei  beni  di  propria  produzione,  ovvero  forniscano al
committente   beni   accessori   all'esecuzione   dell'opera  o  alla
prestazione del servizio.
    10.  Nessuna  impresa  puo'  adottare,  quale  ditta  o insegna o
marchio,    una    denominazione   in   cui   ricorrano   riferimenti
all'artigianato  se  essa non e' iscritta all'albo; lo stesso divieto
vale  per  i  consorzi  e  le societa' consortili fra imprese che non
siano iscritti nella separata sezione dell'albo. Le relative funzioni
di vigilanza e controllo sono svolte dai comuni.