Art. 9. Variazioni, cancellazioni, revisioni e accertamenti d'ufficio 1. L'impresa artigiana deve comunicare alla commissione, entro il termine di trenta giorni, le variazioni dello stato di fatto e di diritto riguardanti l'impresa medesima. 2. La commissione, effettuati gli accertamenti eventualmente occorrenti, dispone entro il termine di sessanta giorni le opportune variazioni all'albo, dandone comunicazione agli interessati con le stesse modalita' previste per l'iscrizione. 3. La commissione, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti, puo' disporre accertamenti d'ufficio. 4. L'ispettorato del lavoro, gli enti erogatori di agevolazioni in favore di imprese artigiane e qualsiasi pubblica amministrazione interessata che, nell'esercizio delle loro funzioni, riscontrino l'inesistenza di uno dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4, nei riguardi di imprese iscritte all'albo, possono darne comunicazione alla commissione, ai fini degli accertamenti d'ufficio e delle relative decisioni di merito, che devono comunque essere assunte entro sessanta giorni e che fanno stato a tutti gli effetti. 5. I provvedimenti adottati dalla commissione ai sensi del comma 4 sono comunicati all'interessato entro venti giorni dal provvedimento, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. I provvedimenti della commissione sono trasmessi anche agli organismi che hanno effettuato la comunicazione. 6. Le cancellazioni avvengono su domanda o per accertamento d'ufficio, qualora manchi uno dei requisiti per l'iscrizione. La cancellazione d'ufficio deve essere effettuata con decisione motivata, previa audizione del titolare dell'impresa artigiana, entro il termine stabilito dalla stessa commissione. 7. La commissione accerta la sussistenza, la modificazione o la perdita dei requisiti richiesti per il riconoscimento della qualifica di impresa artigiana. La cancellazione dall'albo ha effetto dalla data di cessazione dell'attivita' dell'impresa o dalla data del provvedimento negli altri casi.