Art. 9.
                Variazioni, cancellazioni, revisioni
                      e accertamenti d'ufficio
    1. L'impresa artigiana deve comunicare alla commissione, entro il
termine  di  trenta  giorni,  le variazioni dello stato di fatto e di
diritto riguardanti l'impresa medesima.
    2.  La  commissione,  effettuati  gli  accertamenti eventualmente
occorrenti,  dispone entro il termine di sessanta giorni le opportune
variazioni  all'albo,  dandone  comunicazione agli interessati con le
stesse modalita' previste per l'iscrizione.
    3.  La  commissione, ai fini della verifica della sussistenza dei
requisiti, puo' disporre accertamenti d'ufficio.
    4.  L'ispettorato  del lavoro, gli enti erogatori di agevolazioni
in  favore  di imprese artigiane e qualsiasi pubblica amministrazione
interessata  che,  nell'esercizio  delle  loro  funzioni, riscontrino
l'inesistenza di uno dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4, nei
riguardi  di  imprese  iscritte all'albo, possono darne comunicazione
alla  commissione,  ai  fini  degli  accertamenti  d'ufficio  e delle
relative  decisioni  di  merito,  che  devono comunque essere assunte
entro sessanta giorni e che fanno stato a tutti gli effetti.
    5.  I  provvedimenti  adottati  dalla  commissione  ai  sensi del
comma 4  sono  comunicati  all'interessato  entro  venti  giorni  dal
provvedimento,   a   mezzo   lettera   raccomandata   con  avviso  di
ricevimento.  I  provvedimenti della commissione sono trasmessi anche
agli organismi che hanno effettuato la comunicazione.
    6.  Le  cancellazioni  avvengono  su  domanda  o per accertamento
d'ufficio,  qualora  manchi  uno  dei  requisiti per l'iscrizione. La
cancellazione   d'ufficio   deve   essere  effettuata  con  decisione
motivata, previa audizione del titolare dell'impresa artigiana, entro
il termine stabilito dalla stessa commissione.
    7.  La  commissione accerta la sussistenza, la modificazione o la
perdita dei requisiti richiesti per il riconoscimento della qualifica
di  impresa  artigiana.  La  cancellazione dall'albo ha effetto dalla
data  di  cessazione  dell'attivita'  dell'impresa  o  dalla data del
provvedimento negli altri casi.