(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 58 del 27 dicembre 2001) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga il seguente regolamento: Art. 1. Oggetto e principi 1. In attuazione dell'art. 15 della legge regionale 26 luglio 2000, n. 19 (Autonomia delle istituzioni scolastiche), il presente regolamento detta le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche cui e' stata attribuita personalita' giuridica ed autonomia a norma dell'Art. 2 della medesima legge. 2. Le risorse assegnate dalla Regione, costituenti la dotazione finanziaria di istituto, sono utilizzate, a norma dell'Art. 13, comma 3, della legge regionale n. 19/2000, senza altro vincolo di destinazione che quello dell'utilizzazione per lo svolgimento delle attivita' di istruzione, di formazione e di orientamento, come previste ed organizzate nel Piano dell'offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze della Regione e degli enti locali. Le istituzioni scolastiche provvedono altresi' all'autonoma allocazione delle risorse finanziarie derivanti da entrate proprie o da altri finanziamenti dello Stato, della Regione, degli enti locali o di altri enti, pubblici e privati, sempre che tali finanziamenti non siano vincolati a specifiche destinazioni. 3. La copertura delle spese varie d'ufficio, delle spese di arredamento e delle spese di gestione, in particolare le utenze elettriche e telefoniche, la provvista dell'acqua e del gas, il riscaldamento ed i relativi impianti, i rifiuti, e' assicurata dall'ente obbligato in base alla normativa vigente. 4. La copertura delle spese di cui al comma 3, nonche' di quelle relative alla manutenzione ordinaria, puo' essere altresi' soddisfatta mediante il trasferimento di fondi alle istituzioni scolastiche da parte dell'ente obbligato.