Art. 11.
   Impegni, liquidazione delle spese ed ordinazione dei pagamenti
    1. Formano impegni sugli stanziamenti di competenza le sole somme
dovute   dall'istituzione   scolastica   a  seguito  di  obbligazioni
giuridicamente  perfezionate.  Gli  impegni assunti possono riferirsi
soltanto  all'esercizio  in  corso;  essi  non  possono  eccedere  lo
stanziamento dello specifico aggregato di cui all'Art. 2, comma 6.
    2. Per le spese correnti e per quelle connesse ai progetti di cui
all'Art.  2,  comma  7,  possono  essere  assunti  impegni  a  carico
dell'esercizio  successivo ove cio' sia indispensabile per assicurare
la continuita' dei servizi e dell'esecuzione dei progetti.
    3. L'impegno delle spese e' assunto dal dirigente.
    4.  La liquidazione della spesa, consistente nella determinazione
dell'esatto  importo  dovuto  e del soggetto creditore, e' effettuata
dal  responsabile  amministrativo,  previo  accertamento, nel caso di
acquisto  di  beni  e  servizi  o  di  esecuzione  di  lavori,  della
regolarita'  della  relativa  fornitura  o esecuzione, sulla base dei
titoli  e  dei  documenti  giustificativi  comprovanti il diritto dei
creditori.
    5.   I   pagamenti   sono   ordinati   mediante   mandati  tratti
sull'istituto  cassiere o effettuati a mezzo di carta di credito, con
immediata contabilizzazione.