Art. 12. Mandati di pagamento 1. I mandati sono firmati dal dirigente e dal responsabile amministrativo. Il loro contenuto e' il seguente: a) l'ordine rivolto all'istituto cassiere di pagare una determinata somma di denaro ad una persona o ente; b) il numero progressivo e la data di emissione, l'importo in cifre e in lettere della somma da pagare, la causale del pagamento, i dati anagrafici o identificativi e i dati fiscali del creditore o della persona abilitata a rilasciare quietanza, l'atto dirigenziale al quale l'impegno di spesa si riferisce, la codifica della spesa come prevista nella modulistica di cui all'Art. 29; c) nel caso in cui riguardi il pagamento delle retribuzioni fondamentali e accessorie, l'indicazione delle ritenute che su di esse gravano. 2. Ogni mandato di pagamento e' corredato dei documenti giustificativi relativi alla causale. In caso di lavori, forniture e servizi, il mandato e' corredato, altresi', dei documenti comprovanti la regolare esecuzione degli stessi e delle relative fatture. 3. Sulle fatture riguardanti l'acquisto di beni soggetti ad inventario e' annotata l'avvenuta presa in carico con il numero d'ordine sotto il quale i beni sono registrati. Ad esse e', inoltre, allegato il verbale di collaudo redatto a norma dell'Art. 35.