Art. 12.
                        Mandati di pagamento
    1.  I  mandati  sono  firmati  dal  dirigente  e dal responsabile
amministrativo. Il loro contenuto e' il seguente:
      a) l'ordine   rivolto   all'istituto  cassiere  di  pagare  una
determinata somma di denaro ad una persona o ente;
      b) il  numero  progressivo e la data di emissione, l'importo in
cifre e in lettere della somma da pagare, la causale del pagamento, i
dati  anagrafici  o  identificativi  e i dati fiscali del creditore o
della  persona  abilitata a rilasciare quietanza, l'atto dirigenziale
al  quale  l'impegno  di  spesa si riferisce, la codifica della spesa
come prevista nella modulistica di cui all'Art. 29;
      c) nel  caso  in  cui  riguardi il pagamento delle retribuzioni
fondamentali  e  accessorie,  l'indicazione  delle ritenute che su di
esse gravano.
    2.   Ogni   mandato  di  pagamento  e'  corredato  dei  documenti
giustificativi  relativi alla causale. In caso di lavori, forniture e
servizi, il mandato e' corredato, altresi', dei documenti comprovanti
la regolare esecuzione degli stessi e delle relative fatture.
    3.  Sulle  fatture  riguardanti  l'acquisto  di  beni soggetti ad
inventario  e'  annotata  l'avvenuta  presa  in  carico con il numero
d'ordine  sotto il quale i beni sono registrati. Ad esse e', inoltre,
allegato il verbale di collaudo redatto a norma dell'Art. 35.