Art. 13. Modalita' di estinzione dei mandati 1. I mandati sono estinti mediante: a) accreditamento in conto corrente bancario, intestato al creditore; b) accreditamento o versamento su conto corrente postale, intestato al creditore; c) vaglia postale, la cui ricevuta di versamento rilasciata dall'agenzia postale deve essere allegata al titolo; d) su richiesta del creditore, mediante pagamento in contanti da parte dell'istituto cassiere, ovvero con assegno circolare. 2. Le dichiarazioni di accreditamento, che sostituiscono la quietanza del creditore, devono risultare sul mandato di pagamento da annotazione recante gli estremi relativi alle operazioni ed il timbro e la firma dell'istituto cassiere.