Art. 13.
                 Modalita' di estinzione dei mandati
    1. I mandati sono estinti mediante:
      a) accreditamento  in  conto  corrente  bancario,  intestato al
creditore;
      b) accreditamento  o  versamento  su  conto  corrente  postale,
intestato al creditore;
      c) vaglia  postale,  la  cui  ricevuta di versamento rilasciata
dall'agenzia postale deve essere allegata al titolo;
      d) su  richiesta  del creditore, mediante pagamento in contanti
da parte dell'istituto cassiere, ovvero con assegno circolare.
    2.  Le  dichiarazioni  di  accreditamento,  che  sostituiscono la
quietanza del creditore, devono risultare sul mandato di pagamento da
annotazione recante gli estremi relativi alle operazioni ed il timbro
e la firma dell'istituto cassiere.