Art. 14.
                   Pagamento con carta di credito
    1.   L'utilizzazione   della   carta   di   credito,  nel  limite
dell'assegnazione  allo  scopo  disposta  nel programma annuale e con
l'osservanza  delle vigenti disposizioni in materia di autorizzazione
alla  spesa,  e'  consentita  per l'esecuzione, in particolare, delle
spese relative:
      a) all'organizzazione di viaggi di istruzione;
      b) alla rappresentanza dell'istituzione scolastica;
      c) all'organizzazione e partecipazione a seminari e convegni.
    2.  Titolare  della carta di credito e' il dirigente, il quale ne
puo'  autorizzare l'uso da parte del responsabile amministrativo o di
docenti in servizio presso l'istituzione scolastica.
    3.   Per   i   pagamenti   cosi'   effettuati,   il  responsabile
amministrativo  provvede  al  riscontro contabile entro cinque giorni
dal ricevimento dei relativi estratti conto.
    4.  I  rapporti  con  gli  istituti  di  credito o con altri enti
emittenti   le  carte  di  credito  sono  disciplinati  con  apposita
convenzione,  da  inserirsi eventualmente nell'atto di affidamento di
cui all'Art. 16.