Art. 14. Pagamento con carta di credito 1. L'utilizzazione della carta di credito, nel limite dell'assegnazione allo scopo disposta nel programma annuale e con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di autorizzazione alla spesa, e' consentita per l'esecuzione, in particolare, delle spese relative: a) all'organizzazione di viaggi di istruzione; b) alla rappresentanza dell'istituzione scolastica; c) all'organizzazione e partecipazione a seminari e convegni. 2. Titolare della carta di credito e' il dirigente, il quale ne puo' autorizzare l'uso da parte del responsabile amministrativo o di docenti in servizio presso l'istituzione scolastica. 3. Per i pagamenti cosi' effettuati, il responsabile amministrativo provvede al riscontro contabile entro cinque giorni dal ricevimento dei relativi estratti conto. 4. I rapporti con gli istituti di credito o con altri enti emittenti le carte di credito sono disciplinati con apposita convenzione, da inserirsi eventualmente nell'atto di affidamento di cui all'Art. 16.