Art. 16.
                      Affidamento del servizio
    1. Il servizio di cassa e quello di custodia e amministrazione di
titoli    pubblici,   anche   esteri   e   privati,   di   proprieta'
dell'istituzione  scolastica,  e'  affidato  ad  un unico istituto di
credito  ovvero  ad  altri  soggetti  abilitati  per  legge, mediante
apposita   convenzione,   stipulata   dal   dirigente  alle  migliori
condizioni del mercato per quanto concerne i tassi attivi e passivi e
le  spese di tenuta conto, comparate, in caso di sostanziale parita',
con  altri benefici concessi dal predetto istituto, sulla base di uno
schema tipo predisposto dall'amministrazione scolastica regionale.
    2. L'affidamento del servizio e' effettuato mediante le procedure
ad  evidenza  pubblica  con modalita' che rispettino i principi della
concorrenza.
    3. Resta salva la possibilita' di stipulare contratti di gestione
finalizzata delle risorse finanziarie a norma dell'Art. 47.