Art. 18. Conto consuntivo 1. Il conto consuntivo si compone del conto finanziario e del conto del patrimonio; allo stesso sono allegati: a) l'elenco dei residui attivi e passivi, con l'indicazione del nome del debitore o del creditore, della causale del credito o del debito e del loro ammontare; b) il riepilogo delle risultanze finali che dimostri: 1) il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio; 2) le somme riscosse e quelle pagate, tanto in conto competenza quanto in conto residui; 3) il fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio, l'avanzo o il disavanzo di amministrazione; c) il prospetto delle spese per il personale e per i contratti d'opera; d) il rendiconto dei singoli progetti. 2. Il conto finanziario, in relazione all'aggregazione delle entrate e delle spese contenute nel programma di cui all'Art. 2, comma 3, comprende le entrate di competenza dell'anno accertate, riscosse o rimaste da riscuotere, e le spese di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare. 3. Il conto del patrimonio indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio ed al termine dell'esercizio, e le relative variazioni, nonche' il totale complessivo dei crediti e dei debiti risultanti alla fine dell'esercizio. 4. Il prospetto delle spese per il personale e per i contratti d'opera, conseguenti allo svolgimento ed alla realizzazione dei progetti, evidenzia la consistenza numerica del personale e dei contratti d'opera, l'entita' complessiva della spesa e la sua articolazione, in relazione agli istituti retributivi vigenti ed ai corrispettivi dovuti. 5. Il conto consuntivo e' predisposto dal responsabile amministrativo entro il 20 febbraio ed e' sottoposto dal dirigente all'esame del collegio dei revisori dei conti, unitamente ad una dettagliata relazione che illustra l'andamento della gestione dell'istituzione scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati. Esso, corredato della relazione del collegio dei revisori dei conti, e' sottoposto al consiglio di istituto che deve approvarlo entro il 31 marzo. 6. Il conto consuntivo approvato dal consiglio di istituto in difformita' dal parere espresso dal collegio dei revisori dei conti e' trasmesso, entro il 15 aprile, all'amministrazione scolastica regionale, corredato di tutti gli allegati, del programma annuale, con relative variazioni e delibere, nonche' di una dettagliata e motivata relazione, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza. 7. Nel caso in cui il consiglio di istituto non deliberi sul conto consuntivo entro quarantacinque giorni dalla sua presentazione, il dirigente ne da' comunicazione al collegio dei revisori dei conti e al dirigente competente dell'amministrazione scolastica regionale, che nomina un commissario ad acta per il relativo adempimento. 8. Il conto consuntivo, corredato degli allegati e della delibera di approvazione, e' conservato agli atti dell'istituzione scolastica. 9. Tale conto e' affisso all'albo dell'istituzione scolastica entro quindici giorni dall'approvazione ed inserito, ove possibile, nell'apposito sito informatico dell'istituzione medesima.