Art. 18.
                          Conto consuntivo
    1.  Il  conto  consuntivo  si compone del conto finanziario e del
conto del patrimonio; allo stesso sono allegati:
      a) l'elenco dei residui attivi e passivi, con l'indicazione del
nome  del  debitore  o del creditore, della causale del credito o del
debito e del loro ammontare;
      b) il riepilogo delle risultanze finali che dimostri:
        1) il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio;
        2)  le  somme  riscosse  e  quelle  pagate,  tanto  in  conto
competenza quanto in conto residui;
        3) il fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio, l'avanzo o
il disavanzo di amministrazione;
      c) il  prospetto delle spese per il personale e per i contratti
d'opera;
      d) il rendiconto dei singoli progetti.
    2.  Il  conto  finanziario,  in  relazione all'aggregazione delle
entrate  e  delle  spese  contenute  nel programma di cui all'Art. 2,
comma  3,  comprende  le  entrate  di competenza dell'anno accertate,
riscosse o rimaste da riscuotere, e le spese di competenza dell'anno,
impegnate, pagate o rimaste da pagare.
    3.  Il  conto del patrimonio indica la consistenza degli elementi
patrimoniali    attivi   e   passivi   all'inizio   ed   al   termine
dell'esercizio,   e   le   relative  variazioni,  nonche'  il  totale
complessivo   dei   crediti   e   dei  debiti  risultanti  alla  fine
dell'esercizio.
    4.  Il  prospetto  delle spese per il personale e per i contratti
d'opera,  conseguenti  allo  svolgimento  ed  alla  realizzazione dei
progetti,  evidenzia  la  consistenza  numerica  del  personale e dei
contratti  d'opera,  l'entita'  complessiva  della  spesa  e  la  sua
articolazione,  in  relazione agli istituti retributivi vigenti ed ai
corrispettivi dovuti.
    5.   Il   conto   consuntivo   e'  predisposto  dal  responsabile
amministrativo  entro  il  20 febbraio ed e' sottoposto dal dirigente
all'esame  del  collegio  dei  revisori  dei conti, unitamente ad una
dettagliata   relazione   che  illustra  l'andamento  della  gestione
dell'istituzione  scolastica  e  i  risultati conseguiti in relazione
agli  obiettivi  programmati.  Esso,  corredato  della  relazione del
collegio  dei  revisori  dei  conti,  e'  sottoposto  al consiglio di
istituto che deve approvarlo entro il 31 marzo.
    6.  Il  conto  consuntivo  approvato dal consiglio di istituto in
difformita'  dal  parere espresso dal collegio dei revisori dei conti
e'  trasmesso,  entro  il  15 aprile,  all'amministrazione scolastica
regionale,  corredato  di  tutti gli allegati, del programma annuale,
con  relative  variazioni  e  delibere,  nonche' di una dettagliata e
motivata  relazione,  ai  fini  dell'adozione  dei  provvedimenti  di
competenza.
    7.  Nel  caso  in  cui  il consiglio di istituto non deliberi sul
conto consuntivo entro quarantacinque giorni dalla sua presentazione,
il  dirigente ne da' comunicazione al collegio dei revisori dei conti
e  al dirigente competente dell'amministrazione scolastica regionale,
che nomina un commissario ad acta per il relativo adempimento.
    8. Il conto consuntivo, corredato degli allegati e della delibera
di approvazione, e' conservato agli atti dell'istituzione scolastica.
    9.  Tale  conto  e'  affisso all'albo dell'istituzione scolastica
entro  quindici  giorni dall'approvazione ed inserito, ove possibile,
nell'apposito sito informatico dell'istituzione medesima.