Art. 2. Anno finanziario e programma annuale 1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre; dopo tale termine non possono essere effettuati accertamenti di entrate ed impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto. 2. La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed e' improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicita' e si conforma ai principi della trasparenza, annualita', universalita', integrita', unita', veridicita'. E' vietata la gestione di fondi al di fuori del programma annuale fatte salve le previsioni di cui all'Art. 20. 3. L'attivita' finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge sulla base di un unico documento contabile annuale, di seguito denominato programma, predisposto dal dirigente scolastico, di seguito denominato dirigente, e proposto dalla giunta esecutiva con apposita relazione e con il parere di regolarita' contabile del collegio dei revisori dei conti che deve essere acquisito entro i cinque giorni antecedenti la data fissata per la deliberazione del consiglio di istituto. Entro il 20 novembre, il dirigente illustra il programma al consiglio di istituto che deve adottare la relativa delibera di approvazione entro il 15 dicembre dell'anno precedente quello di riferimento, anche nel caso di mancata acquisizione del predetto parere del collegio dei revisori dei conti. 4. Nei casi di comprovata necessita', la giunta regionale puo', con propria deliberazione, prorogare i termini di cui al comma 3. 5. Nella relazione sono illustrati gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.O.F. e sono sinteticamente illustrati i risultati della gestione in corso alla data di presentazione del programma, rilevati dalle schede di cui al comma 7, e quelli del precedente esercizio finanziario. 6. Nel programma sono indicate tutte le entrate, aggregate secondo la loro provenienza, nonche' gli stanziamenti di spesa aggregati per le esigenze del funzionamento amministrativo e didattico generale, per i compensi spettanti al personale dipendente per effetto di norme contrattuali o di disposizioni di legge, per le spese di investimento e per i singoli progetti da realizzare. Le spese non possono superare, nel loro complessivo importo, le entrate. Nel caso in cui in istituti di istruzione secondaria superiore funzionino, unitamente ad altri corsi di studio di istruzione secondaria superiore, corsi di studio che richiedano beni strumentali, laboratori ed officine d'alto valore artistico o tecnologico, le maggiori risorse per il raggiungimento degli obiettivi di tali corsi, purche' coerenti con il P.O.F., confluiscono in uno specifico progetto. 7. Ad ogni singolo progetto compreso nel programma e predisposto dal dirigente per l'attuazione del P.O.F. e' allegata una scheda illustrativa finanziaria, redatta dal responsabile amministrativo, nella quale sono riportati l'arco temporale in cui l'iniziativa deve essere realizzata, nonche' i beni e i servizi da acquistare. Per ogni progetto, annuale o pluriennale, deve essere indicata la fonte di finanziamento, la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione e le quote di spesa attribuite a ciascun anno finanziario, fatta salva la possibilita' di rimodulare queste ultime in relazione all'andamento attuativo del progetto, mediante il riporto nella competenza dell'esercizio successivo delle somme non impegnate al 31 dicembre dell'esercizio di riferimento, anche prima dell'approvazione del conto consuntivo. 8. Ai fini della tempestiva elaborazione del programma, l'amministrazione scolastica regionale provvede a comunicare alle istituzioni scolastiche, anche sulla base dei parametri adottati nei precedenti esercizi, la dotazione finanziaria ordinaria, fatte salve le eventuali variazioni in sede di approvazione del bilancio regionale ed in sede di valutazione dei competenti organi collegiali. 9. L'approvazione del programma comporta l'autorizzazione all'accertamento delle entrate ed all'assunzione degli impegni delle spese ivi previste. Le entrate accertate ma non riscosse durante l'esercizio e le spese impegnate e non pagate entro la fine dell'esercizio costituiscono, rispettivamente, residui attivi e passivi. 10. Il programma e' affisso all'albo dell'istituzione scolastica entro quindici giorni dall'approvazione ed inserito, ove possibile, nell'apposito sito informatico dell'istituzione medesima.