Art. 2.
                Anno finanziario e programma annuale
    1.  L'esercizio  finanziario  ha inizio il 1 gennaio e termina il
31 dicembre;   dopo   tale  termine  non  possono  essere  effettuati
accertamenti  di  entrate ed impegni di spesa in conto dell'esercizio
scaduto.
    2.  La  gestione  finanziaria  delle  istituzioni  scolastiche si
esprime  in  termini  di  competenza  ed  e'  improntata a criteri di
efficacia, efficienza ed economicita' e si conforma ai principi della
trasparenza,    annualita',    universalita',   integrita',   unita',
veridicita'.  E'  vietata  la  gestione  di  fondi  al  di  fuori del
programma annuale fatte salve le previsioni di cui all'Art. 20.
    3.  L'attivita'  finanziaria  delle  istituzioni  scolastiche  si
svolge sulla base di un unico documento contabile annuale, di seguito
denominato   programma,  predisposto  dal  dirigente  scolastico,  di
seguito  denominato  dirigente, e proposto dalla giunta esecutiva con
apposita  relazione  e  con  il  parere  di regolarita' contabile del
collegio  dei  revisori  dei  conti che deve essere acquisito entro i
cinque  giorni  antecedenti  la data fissata per la deliberazione del
consiglio di istituto. Entro il 20 novembre, il dirigente illustra il
programma  al  consiglio  di  istituto  che deve adottare la relativa
delibera  di  approvazione  entro il 15 dicembre dell'anno precedente
quello  di  riferimento,  anche  nel caso di mancata acquisizione del
predetto parere del collegio dei revisori dei conti.
    4.  Nei  casi di comprovata necessita', la giunta regionale puo',
con propria deliberazione, prorogare i termini di cui al comma 3.
    5.  Nella relazione sono illustrati gli obiettivi da realizzare e
la  destinazione  delle  risorse  in  coerenza  con le previsioni del
P.O.F. e sono sinteticamente illustrati i risultati della gestione in
corso alla data di presentazione del programma, rilevati dalle schede
di cui al comma 7, e quelli del precedente esercizio finanziario.
    6.  Nel  programma  sono  indicate  tutte  le  entrate, aggregate
secondo  la  loro  provenienza,  nonche'  gli  stanziamenti  di spesa
aggregati   per   le  esigenze  del  funzionamento  amministrativo  e
didattico  generale, per i compensi spettanti al personale dipendente
per  effetto di norme contrattuali o di disposizioni di legge, per le
spese  di  investimento  e  per  i singoli progetti da realizzare. Le
spese non possono superare, nel loro complessivo importo, le entrate.
Nel  caso  in  cui  in  istituti  di  istruzione secondaria superiore
funzionino,  unitamente  ad  altri  corsi  di  studio  di  istruzione
secondaria   superiore,   corsi   di   studio   che  richiedano  beni
strumentali,   laboratori  ed  officine  d'alto  valore  artistico  o
tecnologico,   le maggiori   risorse   per  il  raggiungimento  degli
obiettivi di tali corsi, purche' coerenti con il P.O.F., confluiscono
in uno specifico progetto.
    7.  Ad ogni singolo progetto compreso nel programma e predisposto
dal  dirigente  per  l'attuazione  del  P.O.F. e' allegata una scheda
illustrativa  finanziaria,  redatta  dal responsabile amministrativo,
nella  quale sono riportati l'arco temporale in cui l'iniziativa deve
essere realizzata, nonche' i beni e i servizi da acquistare. Per ogni
progetto,  annuale  o  pluriennale,  deve essere indicata la fonte di
finanziamento, la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione
e  le  quote  di  spesa  attribuite a ciascun anno finanziario, fatta
salva  la  possibilita'  di  rimodulare  queste  ultime  in relazione
all'andamento  attuativo  del  progetto,  mediante  il  riporto nella
competenza  dell'esercizio  successivo  delle  somme non impegnate al
31 dicembre    dell'esercizio    di    riferimento,    anche    prima
dell'approvazione del conto consuntivo.
    8.   Ai   fini   della  tempestiva  elaborazione  del  programma,
l'amministrazione  scolastica  regionale  provvede  a comunicare alle
istituzioni  scolastiche, anche sulla base dei parametri adottati nei
precedenti  esercizi, la dotazione finanziaria ordinaria, fatte salve
le   eventuali  variazioni  in  sede  di  approvazione  del  bilancio
regionale ed in sede di valutazione dei competenti organi collegiali.
    9.   L'approvazione   del   programma  comporta  l'autorizzazione
all'accertamento  delle entrate ed all'assunzione degli impegni delle
spese  ivi  previste.  Le  entrate  accertate ma non riscosse durante
l'esercizio  e  le  spese  impegnate  e  non  pagate  entro  la  fine
dell'esercizio   costituiscono,  rispettivamente,  residui  attivi  e
passivi.
    10.  Il programma e' affisso all'albo dell'istituzione scolastica
entro  quindici  giorni dall'approvazione ed inserito, ove possibile,
nell'apposito sito informatico dell'istituzione medesima.