Art. 21.
     Gestione dei convitti annessi alle istituzioni scolastiche
    1.  La gestione delle attivita' convittuali costituisce specifico
progetto  del  programma  annuale  da  realizzare,  di  norma, con le
entrate ad esso finalizzate. Il programma annuale e' corredato di una
scheda  finanziaria illustrativa delle varie entrate e spese relative
al funzionamento delle attivita'.
    2.  La  gestione  delle  attivita'  convittuali  e' improntata al
principio   della   economicita'   e   dell'utilizzo  ottimale  delle
strutture, al fine di ridurre i costi a carico dei convittori.
    3.  In caso di squilibri finanziari della gestione dell'attivita'
convittuale  che  persistano  per  piu'  di  tre esercizi finanziari,
l'istituzione  scolastica,  previa consultazione con l'ente locale di
riferimento  e  con  delibera  del  consiglio di istituto, dispone la
cessazione  dell'attivita',  destinando  le  strutture ad un utilizzo
economico produttivo.
    4.   Al  fine  della  gestione  ottimale  delle  strutture  e  di
una maggiore  valorizzazione delle risorse professionali, fatto salvo
il normale funzionamento delle attivita' istituzionali, l'istituzione
puo'  svolgere attivita' e servizi a favore di terzi con le modalita'
ed  i  limiti  previsti  dall'Art.  20.  Gli  utili  di gestione sono
destinati  a  ridurre  la  retta dei convittori, nonche' a coprire la
quota  di  spese  generali  imputabile  a  dette attivita' e servizi,
comprensiva della quota di ammortamento delle attrezzature.