Art. 22.
                               B e n i
    1.  I  beni  che  costituiscono  il  patrimonio delle istituzioni
scolastiche  si distinguono in immobili e mobili secondo le norme del
codice  civile.  I beni sono descritti negli inventari in conformita'
alle disposizioni contenute negli articoli 23, 24 e 25.
    2.  Per  i  beni  appartenenti  al  patrimonio dello Stato, della
Regione o degli enti locali che sono concessi in uso alle istituzioni
scolastiche  e  iscritti  in  distinti  inventari,  si  osservano  le
disposizioni impartite dagli enti medesimi.