Art. 22. B e n i 1. I beni che costituiscono il patrimonio delle istituzioni scolastiche si distinguono in immobili e mobili secondo le norme del codice civile. I beni sono descritti negli inventari in conformita' alle disposizioni contenute negli articoli 23, 24 e 25. 2. Per i beni appartenenti al patrimonio dello Stato, della Regione o degli enti locali che sono concessi in uso alle istituzioni scolastiche e iscritti in distinti inventari, si osservano le disposizioni impartite dagli enti medesimi.