Art. 23.
                          I n v e n t a r i
    1.  I beni mobili si iscrivono nel relativo inventario, in ordine
cronologico,  con  numerazione  progressiva  ed  ininterrotta  e  con
l'indicazione  di  tutti  gli  elementi  che  valgano a stabilirne la
provenienza, il luogo in cui si trovano, la quantita' o il numero, lo
stato di conservazione, il valore e l'eventuale rendita.
    2.  Ogni  oggetto  e'  contrassegnato  col numero progressivo col
quale e' stato iscritto in inventario.
    3.  Sono  descritti in distinti inventari i beni immobili, i beni
di valore storico-artistico, i libri ed il materiale bibliografico, i
valori mobiliari.
    4. Non si iscrivono in inventario gli oggetti fragili e di facile
consumo,  cioe'  tutti  quei  materiali che, per l'uso continuo, sono
destinati a deteriorarsi rapidamente ed i beni di modico valore.
    5.  Non  si  inventariano altresi', pur dovendo essere conservati
nei  modi  di  uso  o  con  le  modalita'  previste  dal  regolamento
dell'istituzione,   i  bollettini  ufficiali,  le  riviste  ed  altre
pubblicazioni  periodiche di qualsiasi genere, i libri destinati alle
biblioteche di classe.
    6.  Qualsiasi  variazione,  in aumento o in diminuzione, dei beni
soggetti   ad   inventario   e'   annotata,  in  ordine  cronologico,
nell'inventario di riferimento.
    7.   L'inventario   e'   tenuto   e   curato   dal   responsabile
amministrativo,  che  assume  le  responsabilita'  del consegnatario,
fatto salvo quanto previsto dall'Art. 26.
    8.  Quando  il responsabile amministrativo cessa dal suo ufficio,
il  passaggio di consegne avviene mediante ricognizione materiale dei
beni in contraddittorio con il consegnatario subentrante, in presenza
del   dirigente   e   del   presidente  del  consiglio  di  istituto.
L'operazione deve risultare da apposito verbale.
    9. Si provvede alla ricognizione dei beni almeno ogni cinque anni
a  decorrere  da ogni passaggio di consegne ed almeno ogni dieci anni
al rinnovo degli inventari e alla rivalutazione dei beni.