Art. 24.
                    Valore dei beni inventariati
    1.  Ad  ogni  bene iscritto in inventario e' attribuito un valore
che corrisponde:
      a) al  prezzo  di  fattura, per i beni acquistati, ivi compresi
quelli  acquisiti dall'istituzione scolastica al termine di eventuali
operazioni di locazione finanziaria o di noleggio con riscatto;
      b) al prezzo di costo, per quelli prodotti nell'istituto;
      c) al prezzo di stima, per quelli ricevuti in dono.
    2.  I  titoli del debito pubblico, quelli garantiti dallo Stato e
gli  altri valori mobiliari pubblici e privati si iscrivono al prezzo
di  borsa del giorno precedente quello della compilazione o revisione
dell'inventario,  se  il prezzo e' inferiore al valore nominale, o al
loro   valore   nominale,   qualora  il  prezzo  sia  superiore,  con
l'indicazione, in ogni caso, della rendita e della relativa scadenza.